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E’ stato pubblicato, nell’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale datata 17 marzo 2020, il Decreto Legge noto con il nome di “Cura Italia” (D.L. 18/20), contenente Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il provvedimento con le misure straordinarie è stato firmato nella notte dal Presidente della Repubblica ed è composto da 127 articoli che confermano l’impianto circolato negli ultimi giorni: l’entrata in vigore del Decreto è prevista dal 17 marzo, dunque immediata.

STRUTTURA DEL DECRETO Il testo è suddiviso in cinque titoli:
– misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale (articoli 1-18);
– misure a sostegno del lavoro (19-48);
– misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario (artt. 49-59);
– misure fiscali a sostegno delle famiglie e delle imprese (artt. 60-71);
– ulteriori disposizioni (artt. 72-127).

RINVII DELLE UDIENZE E DEI TERMINI Per quanto riguarda l’organizzazione della giustizia e la disciplina processuale, l’art. 83 introduce le misure urgenti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare: dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020. Sempre dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

ECCEZIONI Nel medesimo art. 83 sono indicate le eccezioni all’applicazione delle disposizioni sopra indicate, fra le quali:

  • alimenti o obbligazioni alimentari (vedi art. 1 Regolamento europeo 4/09);
  • procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali;
  • alcune cause di competenza del Tribunale dei minorenni;
  • tutela, amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione indifferibili;
  • procedimenti relativi a TSO in degenza ospedaliera per malattia mentale;
  • procedimenti relativi a richiesta di interruzione di gravidanza;
  • convalida dell’espulsione di cittadini comunitari o extra comunitari
  • convalida dell’arresto o del fermo
  • procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive
  • procedimenti a carico di imputati minorenni
  • procedimenti a carico di persone detenute che richiedano di procedere

COMUNICAZIONI Vengono altresì introdotte deroghe al sistema delle notificazioni e delle comunicazioni attualmente previsto dal codice di procedura penale, al fine di consentire agli uffici giudiziari di comunicare celermente e senza la necessità di impegno degli organi notificatori i provvedimenti destinati alla parti processuali relativamente alle date fissate per le udienze.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETENZIONE DOMICILIARE L’art. 123 prevede che – per le pene detentive non superiori a 18 mesi (anche se costituenti parte residua di maggior pena) – sia agevolata l’esecuzione presso l’abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura.

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA A norma dell’art. 84, dall’8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi e le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa, fissate in tale periodo temporale, sono rinviate d’ufficio a data successiva, fatte salve le eccezioni indicate nel Decreto (vedi art. 103).

CORTE DEI CONTI Il successivo articolo 85 in materia di giustizia contabile, stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli 83 e 84 si applicano, in quanto compatibili e non contrastanti con le disposizioni recate dal presente articolo, a tutte le funzioni della Corte dei conti.

Avv. Stefano FRANCHI

con la collaborazione dell’
Avv. Valentina DI ANTONIO

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