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Il 26 marzo scorso il Parlamento Europeo ha approvato – dopo tre anni di dibattiti – il testo della “Direttiva Copyright”, con lo scopo di aggiornare le regole in vigore dal 2001 e di armonizzare le leggi sul copyright nei singoli Stati, dando basi comuni più chiare sulle quali legiferare.

La Direttiva ha infatti previsto una serie di misure volte a ridefinire gli equilibri tra gli interessi dei titolari del diritto d’autore (editore, autore, interprete o esecutore) e quelli delle piattaforme on line (Facebook, Youtube, Google News) che condividono o permettono la libera condivisione dei relativi contenuti.

Viene introdotto un meccanismo in base al quale gli autori di un contenuto originale, concesso in licenza a una piattaforma, devono essere remunerati dal proprio editore, il quale a sua volta deve ricevere un compenso per i contenuti diffusi on line dai diversi siti.

PROTEZIONE DELL’UTILIZZO ON LINE DI PUBBLICAZIONI GIORNALISTICHE Gli Stati membri garantiscono agli editori i diritti d’autore, per la durata di due anni dal momento della pubblicazione, all’utilizzo digitale delle proprie pubblicazioni (art. 15). Il comma 5 dello stesso articolo stabilisce che i giornalisti ricevano una quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori in forza di accordi di licenza con le diverse piattaforme.

UTILIZZO DI CONTENUTI PROTETTI I prestatori di servizi di condivisione dei contenuti (Facebook, YouTube…)  potranno stipulare un accordo di licenza per distribuire contenuti coperti da copyright. In mancanza, le piattaforme dovranno garantire l’utilizzo di tecnologie efficaci per il riconoscimento dei contenuti, volto a impedire la  condivisione e la messa a disposizione delle opere (art. 17). Queste ultime potranno in ogni caso aggregare titoli o brevi didascalie, con il necessario riferimento al sito “proprietario”. La diffusione dei contenuti protetti posta in essere da organismi di ricerca (art. 3), o in ambito didattico per scopi non commerciali (art. 5), è sempre garantita.

REMUNERAZIONE DEGLI AUTORI. Gli autori o gli artisti (interpreti o esecutori) hanno sempre diritto a una remunerazione adeguata e proprozionata (art. 18), qualora trasferiscano o concedano in licenza i loro diritti esclusivi per lo sfruttamento di opere e altro materiale.

Avv. Stefano FRANCHI

con la collaborazione del
Dott. Alessio PRIMAVERA

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