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Le misure adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da COVID-19, in primis l’obbligo per i cittadini di rimanere a casa, hanno purtroppo aggravato la condizione di pericolo vissuta da molte donne all’interno delle proprie mura domestiche. Il 7 aprile, al fine di supportare concretamente le vittime di violenza e far fronte alle problematiche connesse, c’è stata l’approvazione alla Commissione Bilancio del Senato di emendamenti al decreto “Cura Italia” proposti dalla “Commissione femminicidio“.

STANZIAMENTI PER LE CASE RIFUGIO Tra le modifiche approvate vi è lo stanziamento di 3 milioni di euro in favore delle case rifugio pubbliche e private esistenti su tutto il territorio nazionale al fine di garantire un’adeguata protezione alle vittime della violenza domestica.

ALLONTANAMENTO D’URGENZA DALLA CASA FAMILIARE La seconda misura approvata chiarisce che rientrano, tra le udienze che non vengono sospese a causa dell’emergenza Coronavirus, anche quelle di convalida dell’ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare. Tale misura è già prevista dalle norme del codice di procedura penale e la Commissione si è adoperata per sollecitarne l’applicazione quale “misura ordinaria in caso di maltrattamenti in famiglia”.

LE VISITE PROTETTE DEI FIGLI CON I GENITORI Un’altra novità approvata riguarda i minori e prevede, sempre nel periodo dell’emergenza, che gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del Servizio Socio assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale vengano sostituiti (salvo che il giudice disponga diversamente) con collegamenti da remoto che permettano la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l’operatore specializzato.

NORMATIVA PER TUTELARE LE VITTIME DI VIOLENZA Gli interventi più recenti e rilevanti da un punto di vista normativo per contrastare la violenza domestica e di genere sono stati:

  • la legge 27 giugno 2013, n. 77 di ratifica della Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica – nota come ‘Convenzione di Istanbul’ – adottata dal Consiglio d’Europa l’11 maggio 2011; tale Convenzione è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante rivolto a creare un quadro globale e integrato che consenta la protezione delle donne contro qualsiasi forma di violenza, nonché prevedere la cooperazione internazionale e il sostegno alle autorità e alle organizzazioni a questo scopo deputate;
  • decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, nota come legge sul femminicidio. Tale legge interviene sul codice penale introducendo un’aggravante comune (art. 61, n. 11-quinquies) per i delitti contro la vita e l’incolumità individuale, contro la libertà personale nonché per i maltrattamenti in famiglia, da applicare se i fatti sono commessi in danno o in presenza di minori o di una donna in gravidanza; modificando le aggravanti per i delitti di violenza sessuale per prevedere specifiche circostanze relative alla commissione dei delitti nei confronti di familiari; modificando il reato di atti persecutori (art. 612-bis, c.d. stalking), con particolare riferimento al regime della querela di parte. Viene inoltre introdotta la misura di prevenzione dell’ammonimento del questore anche per condotte di violenza domestica; viene estesa, alle vittime dei reati di stalking, maltrattamenti in famiglia e mutilazioni genitali femminili, l’ammissione al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito;
  • La legge n. 4 del 2018 modifica il codice penale intervenendo sull’omicidio aggravato dalle relazioni personali, di cui all’art. 577 c.p. Infatti, è prevista la pena dell’ergastolo se vittima del reato di omicidio è: il coniuge, anche legalmente separato; l’altra parte dell’unione civile; la persona legata all’omicida da stabile relazione affettiva e con esso stabilmente convivente;
  • La Legge 19 luglio 2019, n. 69 recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” denominata “Codice Rosso” che ha introdotto nuovi delitti, tra i quali: il delitto di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.), e il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (c.d. Revenge porn, inserito all’art. 612-ter c.p. dopo il delitto di stalking), punito con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro; sono previste modifiche, finalizzate ad inasprire la pena per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.).

APPLICAZIONE PER SMARTPHONE Un utile strumento di supporto alle donne vittime di violenza è il numero di pubblica utilità 1522, contattabile anche tramite l’applicazione “ 1522 Anti Violenza e Stalking”, un servizio promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità – Presidenza del Consiglio. Con questa applicazione ci si può collegare con le operatrici specializzate per una immediata richiesta di aiuto a favore delle vittime di violenza di genere e stalking, con garanzia di anonimato. I casi di violenza che rivestono carattere di emergenza vengono accolti con una specifica procedura tecnico-operativa condivisa con le Forze dell’Ordine.

DATI STATISTICI Alcuni dati significativi relativi al 2018, sono contenuti nella Relazione al Parlamento sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, con uno specifico capitolo relativo all’analisi criminologica della violenza di genere. Considerando i reati di atti persecutori, maltrattamenti, percosse, violenze sessuali per gli anni 2016, 2017 e 2018, è evidenziata una assoluta prevalenza delle vittime di genere femminile, con un incremento delle vittime straniere. Nel 2018 l’incidenza percentuale delle vittime in base al genere – secondo la relazione sul sito della Camera dei deputati, consultabile https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105020.pdf – è stata del 70,85% per le donne a fronte del 29,15% degli uomini, in aumento rispetto all’anno precedente, con 68,64% riferita alle donne e 31,36% agli uomini.

Avv. Valentina DI ANTONIO

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