Con il c.d. Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) il Governo ha varato alcune importanti misure volte a garantire, “nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro”, secondo quanto previsto dall’art. 42 comma 2 del Decreto, la tutela Inail nei confronti del lavoratore contagiato.
CONTAGIO DA COVID: INFORTUNIO O MALATTIA? È necessario in primo luogo verificare se l’infezione da Covid-19 viene collocata tra i casi di infortunio sul lavoro o di malattia professionale. A riguardo, la Circolare n. 13/2020 dell’Inail ha chiarito che “secondo l’indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie” le cui linee guida sono inserite nella Circolare n. 74/1995, “l’Inail tutela tali affezioni morbose, inquadrandole, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta”.
Si tratta di un inquadramento di maggior favore per l’assicurato, in quanto il lungo periodo di incubazione del virus e la diffusione pandemica avrebbero reso troppo complessa la individuazione del momento esatto del contagio e del nesso causale “diretto” tra il rischio professionale e la malattia. Inoltre l’art. 42 comma 2 del Decreto “Cura Italia” ha stabilito che nei casi accertati di infezione il lavoratore può usufruire delle prestazioni Inail anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria con la conseguente astensione dal lavoro.
DUE CATEGORIE DI LAVORATORI IN BASE AL RISCHIO Il sistema di tutela garantita dall’Inail ruota attorno al concetto di rischio professionale (inteso come pericolosità intrinseca del lavoro) ed è per questo che l’Ente, considerate le caratteristiche del Covid-19 nonché il contesto globale in cui esso è diffuso, ha voluto individuare due principali categorie di lavoratori per le quali il riconoscimento del diritto all’indennizzo segue criteri diversi.
Nella prima categoria rientrano “gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico” nonché i lavoratori che svolgono “altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza”, quali ad esempio i lavoratori di front office, cassieri, banconisti, addetti alle pulizie in strutture sanitarie, ed altri.
Per tutti questi l’Inail presume che il contagio abbia una origine professionale, in quanto la tipologia del lavoro svolto determina una elevata probabilità di contagio.
Per la seconda categoria invece, all’interno della quale rientrano tutti gli altri lavoratori, nel caso in cui non sia possibile determinare il luogo in cui il contagio è avvenuto, oppure non si possa “comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni”, si utilizza il metodo scientifico medico-legale che fa riferimento agli ordinari criteri: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.
IL PARTICOLARE VALORE DEL CERTIFICATO MEDICO La Circolare N. 13 del 2020 ha espressamente sottolineato “l’importanza di acquisire la certificazione dell’avvenuto contagio, in quanto solo al ricorrere di tale elemento, assieme all’altro requisito dell’occasione di lavoro, si perfeziona la fattispecie della malattia-infortunio e, quindi, con il conseguente obbligo dell’invio del certificato di infortunio è possibile operare la tutela Inail.”. Inoltre viene previsto che, in caso di documentazione insufficiente, l’Istituto debba “acquisire tempestivamente la documentazione attestante la conferma diagnostica del contagio.”.
Per fronteggiare le difficoltà connesse all’accertamento della infezione la Circolare ha pertanto introdotto due aspetti innovativi, rinvenendo nel certificato medico un elemento costitutivo del diritto all’indennizzo e imponendo all’Inail l’onere di attivarsi per reperire la documentazione clinico-strumentale eventualmente mancante. Questo perché la diagnosi medica, supportata dai referti clinici, è in grado di conferire i dati determinanti che permettono di stabilire con la dovuta obiettività la esistenza dell’infortunio sul lavoro.
Soprattutto per la seconda categoria di lavoratori, quella per i quali non opera la presunzione di origine lavorativa del contagio, il certificato medico assumerà quindi una grande importanza per la formazione del giudizio medico-legale che consente di accedere alla tutela indennitaria dell’Inail.
Avv. Francesco Saverio FRANCHI
con la collaborazione del
Dott. ANTONIO ALEXANDRE CICCONE