In seguito alla entrata in vigore dei DPCM del 9 e 11 marzo 2020, sono state introdotte restrizioni relative allo spostamento delle persone all’interno di tutto il territorio nazionale.
Ad oggi, vigono le seguenti regole:
- A chi presenta sintomi compatibili con il virus o la febbre oltre 37,5 ° C è fortemente consigliato di restare presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, mentre vige il divieto assoluto di uscire dalla propria abitazione per chi è sottoposto alla misura della quarantena o ha contratto il virus;
- Evitare spostamenti non motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità oppure motivi di salute, da attestare mediante una autodichiarazione (https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo-autodichiarazione-17.3.2020.pdf) da esibire alle forze dell’ordine (o ai militari);
- Ad eccezione di quelle indicate nell’Allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/11/20A01605/sg), le attività commerciali non potranno restare aperte.
QUALI SANZIONI PREVISTE? Il mancato rispetto di uno degli obblighi descritti è punito ai sensi dell’Art. 650 c.p.. (inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità), con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a € 206, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato. La violazione delle disposizioni relative alle attività commerciali può implicare la sanzione amministrativa, erogata dal Prefetto, della chiusura dell’attività stessa per un periodo da 5 a 30 giorni.
CONTESTAZIONE E PROCEDIMENTO PENALE La descritta contravvenzione, una volta contestata dalle Forze dell’Ordine e trasmessa alla Procura della Repubblica, determina l’iscrizione di un Procedimento a carico del presunto responsabile: la eventuale sanzione sarà poi determinata da un Giudice al termine di un processo, unitamente alla Sentenza di condanna (o mediante Decreto penale di condanna del GIP).
Trattandosi di una contravvenzione punita con pena alternativa (detentiva o pecuniaria), l’Imputato potrà richiedere l’oblazione che, qualora concessa, determinerà l’estinzione del reato mediante il pagamento di una somma pari alla metà del massimo della pena, ovvero 103 euro.
AUTOCERTIFICAZIONE FALSA Nel caso in cui venisse riscontrata la falsità delle dichiarazioni in sede di autocertificazione, risulterà integrato anche il più grave reato previsto dall’Art. 483 c.p.. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), punito con la reclusione fino a due anni.
FALSA ATTESTAZIONE DI IDENTITA’ Nel caso in cui, in occasione di un controllo, un soggetto fornisse false dichiarazioni in merito alla propria identità, questi incorrerà nella più grave fattispecie di reato prevista dall’Art. 495 c.p.: la sanzione va da un minimo di 1 anno ad un massimo di 6 anni di reclusione.
DELITTI COLPOSI CONTRO LA SALUTE PUBBLICA Qualora un soggetto, consapevole di essere affetto da COVID-19, in violazione delle norme previste dal DPCM 11 marzo, diffonda il virus a causa della sua imprudenza o negligenza, rischia da uno a cinque anni di carcere.
EPIDEMIA Per potersi configurare la violazione di cui all’Art. 438 c.p. (punita con l’ergastolo) è necessario che il soggetto agente violi la disposizione di legge con coscienza e volontà di diffondere l’epidemia tramite la diffusione di germi patogeni.
GIA’ QUASI 50.000 DENUNCE Secondo gli ultimi dati del Viminale, aggiornati al 19 marzo 2020, su un totale di oltre un milione e mezzo di controlli eseguiti dalle forze dell’ordine sono state quasi 50.000 le denunce: 43.595 per aver violato il divieto di spostamento, 926 per false attestazioni e 1.473 nei confronti dei negozianti che hanno violato le norme.
Avv. Stefano FRANCHI