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Con la recentissima Ordinanza N. 4523 del 14/02/19, la Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sull’annosa questione concernente l’assegno divorzile, confermando l’assegno di divorzio in favore di una sessantenne disoccupata e priva di reddito, quantificato – in contrasto con la giurisprudenza più recente – sulla base del criterio del tenore di vita mantenuto in costanza di matrimonio

DIVORZIO E ASSEGNO DIVORZILE Il divorzio introdotto nell’Ordinamento italiano con la Legge 898/70 – è l’istituto giuridico che permette lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando tra i coniugi è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita.

Ai sensi della citata Legge, il Tribunale – quando pronuncia Sentenza di divorzio – determina anche la misura dell’assegno divorzile da corrispondere (ai sensi e per gli effetti dell’art.5 della L. n.989/1970), tenendo conto di  una molteplicità di fattori quali il reddito dei due coniugi, le ragioni della decisione nonché la durata del matrimonio. Il versamento dell’assegno può avvenire mensilmente o in un’unica soluzione ed in alcuni casi può altresì consistere nell’assegnazione di un bene specifico.

IL CRITERIO DEL MEDESIMO TENORE DI VITA La giurisprudenza di legittimità, a partire dalla decisione delle SS.UU. N. 11490/90 e sino alla Pronuncia N. 11504/17, ha sempre seguito un orientamento univoco, sposando il principio del “medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio”.

Nello specifico era stato sancito che la determinazione e la quantificazione dell’assegno divorzile corrisposto in favore dell’ex coniuge doveva essere fatta in modo tale che al medesimo venisse garantito il godimento un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio.

IL CRITERIO DELLA “AUTOSUFFICIENZA ECONOMICA” La Suprema Corte, con la “rivoluzionaria” Sentenza N. 11504/17, ha dato vita a un orientamento difforme al precedente,  andando a scardinare il criterio del “medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” nella determinazione dell’assegno divorzile, in luogo di quello (meno gravoso per l’ex coniuge obbligato) della c.d. autosufficienza economica.

Nello specifico, la prima sezione civile della Suprema Corte affermava i seguenti principi di diritto ai quali il Giudice del divorzio deve necessariamente attenersi:

–   in merito all’an debeatur, effettuare una verifica in concreto riguardante l’indipendenza o autosufficienza economica del soggetto, desumibile dal possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell’ex coniuge richiedente), delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro indipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;

– nella fase del “quantum debeatur”, operare un raffronto con gli elementi indicati dalla norma (come le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione e il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune), per poi valutarli anche in rapporto alla durata del matrimonio.

In altre parole l’ex coniuge obbligato a versare l’assegno divorzile non era più tenuto a garantire al suo ex compagno l’analogo tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale, dovendo essere semplicemente idoneo a garantire all’ex coniuge beneficiario l’indipendenza economica.

Di conseguenza il coniuge richiedente rimane tenuto a fornire la prova in ordine alla sussistenza delle condizioni per ottenere l’assegno, ossia la mancanza di mezzi adeguati nonché l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.

CASSAZIONE CIVILE SS. UU., 11/07/2018, N. 18287 Le Sezioni Unite sono intervenute nuovamente sul punto, specificando che l’assegno divorzile svolge una funzione non solo assistenziale, ma in pari misura anche perequativa e compensativa, continuando ad operare i principi di eguaglianza e di solidarietà di cui agli art. 2 e 29 cost., e che il diritto al riguardo del richiedente va accertato unitariamente, senza una rigida contrapposizione tra la fase attributiva (an debeatur) e quella determinativa (quantum debeatur).

IL RITORNO AL CRITERIO DEL ”MEDESIMO TENORE DI VITA” Con la citata Ordinanza N. 4523/2019, la Corte ha eccezionalmente confermato l’obbligo di corresponsione di un assegno divorzile in favore dell’ex moglie, che si era ispirato al criterio, non più attuale, del medesimo “tenore di vita goduto in costanza di matrimonio”.

Nello specifico la Corte d’Appello di Catania aveva provveduto a liquidare l’assegno divorzile in favore della signora confermandolo anche nella determinazione del quantum, essendo emerso processualmente che la stessa non godeva “di un reddito adeguato al tenore di vita (molto elevato in ragione delle potenzialità economiche del coniuge) tenuto durante il matrimonio”: nel dettaglio la vicenda aveva evidenziato infatti le precarie condizioni personali della resistente, prossima al compimento dei 60 anni di età, priva di fonti di reddito, disoccupata e con remote possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro.

È il presagio di un ritorno all’antico?

Avv. Stefano FRANCHI

con la collaborazione della
Dott.ssa Francesca BONOMO


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