L’attraversamento sulle strisce pedonali in ora notturna e in una zona priva di adeguata illuminazione rientra nella nozione di “ostacolo prevedibile” ai sensi dell’art. 141 del codice della strada, che prescrive al conducente di conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
CASS. PEN., SEZ VI, 08/05/2019, n. 34406 Con questo principio la Cassazione ha confermato la condanna di omicidio colposo comminata al conducente che – pur procedendo entro i limiti consentiti – non aveva commisurato la velocità del veicolo alle caratteristiche e alle condizioni della strada e alle circostanze di tempo e di visibilità, stante l’ora notturna, cagionando la morte del pedone che stava attraversando sulle strisce.
La Corte ha infatti rigettato i motivi di ricorso formulati dal guidatore del veicolo, quali il possibile abbagliamento da parte di un autobus proveniente dal senso di marcia opposto, la scarsa illuminazione in loco, l’incrocio regolato dal solo semaforo lampeggiante, e il cambiamento di direzione sulle strisce del pedone. La condotta della vittima – sottolinea la Cassazione – non può ritenersi astrattamente imprevedibile, ragione per cui il conducente avrebbe dovuto ulteriormente moderare l’andatura in un simile contesto stradale.
Non rileva pertanto che il conducente procedesse entro i limiti e che vi fossero altri elementi visivi di disturbo: la velocità alla guida deve essere costantemente proporzionata allo spazio corrispondente alla propria visibilità, al fine di consentire l’esecuzione della manovra di arresto, considerato il tempo di reazione nell’ipotesi in cui si profili un ostacolo improvviso.
Avv. Stefano FRANCHI