Il 10 novembre di quest’anno è entrato in vigore il D. Lgs. 125/2019, emanato a ricezione della V Direttiva Antiriciclaggio, che importa rilevanti modifiche alla disciplina precedente: l’intervento ha posto l’attenzione soprattutto a professionisti ed intermediari finanziari, ridisegnando i contorni delle operazioni sospette.
I SOGGETTI OBBLIGATI Il decreto estende il novero dei soggetti obbligati agli adempimenti relativi all’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, nonché alla segnalazione delle eventuali operazioni sospette, ricomprendendovi anche le succursali insediate degli intermediari assicurativi, i mercanti d’arte per le operazioni sopra la soglia dei 10.000 euro e i prestatori di servizi di portafogli digitali. Per questi ultimi poi, che vengono ora equiparati ai prestatori di servizi di cambi fra valute virtuali e valute aventi corso forzoso, già inclusi fra i soggetti obbligati dal D.Lgs. 90/17, è istituita un’apposita sezione nel registro gestito dall’OAM (organismo degli agenti finanziari e mediatori creditizi).
L’ADEGUATA VERIFICA E I TITOLARI EFFETTIVI Sul piano oggettivo, sono previste misure di adeguata verifica rafforzata per i clienti che operino in Paesi ad alto tasso di riciclaggio o con elevato rischio di finanziamento del terrorismo, per i quali le segnalazioni dovranno essere periodiche e più approfondite. L’adeguata verifica, inoltre, è estesa ai vecchi clienti degli obbligati anche in assenza di variazione dell’indice di rischio loro attribuito.
Fra le novità più rilevanti, vanno certamente inclusi anche i criteri per la determinazione della titolarità effettiva in presenza di clienti diversi da persone fisiche. Alla luce del decreto, sono cumulativamente individuati quali titolati effettivi: i fondatori, i beneficiari agevolmente individuabili, i rappresentanti, i dirigenti e gli amministratori societari.
CONTROLLI L’art. 9 del D.Lgs. 231/07, particolarmente rilevante perché prevede la trasmigrazione di elementi probatori raccolti nel corso di procedimenti relativi al riciclaggio in ambito fiscale, contiene ora disposizioni ancor più stringenti che permettono al Nucleo speciale di polizia valutaria, posto a disposizione della DIA in caso di necessità, di acquisire direttamente, anche con ispezioni e controlli, dati ed informazioni presso ogni soggetto obbligato.
Sul piano internazionale, sono previste nuove forme di collaborazione volte ad assicurare lo scambio di dati tra le varie Unità di Informazione Finanziaria che, a condizioni di reciprocità, possono inoltrare istanze finalizzate all’acquisizione delle informazioni rilevanti nell’ottica di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
STOP ALL’ANONIMATO PER LE MONETE ELETTRONICHE Infine il Decreto, nel recepire le indicazioni fornite dall’Unione Europea, introduce il divieto di emissione e utilizzo di moneta elettronica anonima a decorrere dal 10 giugno 2020; nella stessa ottica, per le carte prepagate è prevista un’adeguata verifica semplificata qualora la giacenza sia superiore ai 150 euro o siano effettuate ricariche al di sopra della medesima soglia.
Avv. Stefano FRANCHI
con la collaborazione della
Dott.ssa Francesca DE VINCENTIIS