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La sezione tributaria della Suprema Corte di Cassazione è tornata a interrogarsi sulla trasmissibilità agli eredi delle sanzioni fiscali emesse dall’Agenzia delle entrate nei confronti del soggetto deceduto, e da questo non pagate.

Al fine di rispondere a tale domanda è necessario indagare la natura della responsabilità tributaria che, in linea generale, è di carattere personale, conformemente a quella penale.

SENT. CASS. CIV., SEZ. TRIB, 6 marzo 2019, N. 6500 La recentissima Pronuncia della Suprema Corte ha ribadito che “…le sanzioni pecuniarie amministrative previste per la violazione delle norme tributarie hanno carattere afflittivo, onde devono inquadrarsi nella categoria dell’illecito amministrativo di natura punitiva, disciplinato dalla Legge N. 689 del 1981, essendo commisurate  alla gravità della violazione nonché alla personalità del trasgressore, con la conseguenza che ad esse si applica il principio generale secondo cui l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi…”

La vicenda traeva spunto da due avvisi di accertamento che il Comune di Roma aveva notificato al contribuente (successivamente deceduto), che gli eredi avevano impugnato con successo, poiché ritenuti illegittimi.

Invero gli Ermellini  con tale pronuncia hanno riposto al sopracitato interrogativo adottando il principio della “non trasmissibilità agli eredi delle sanzioni amministrative derivanti dalla violazione delle norme tributarie poste in essere dal de cuius”.

COS’E’ LA SANZIONE TRIBUTARIA La sanzione tributaria deve garantire il funzionamento del rapporto fisco-contribuente nella fase attuativa del tributo, all’interno della quale il contribuente e l’Amministrazione sono tenuti ad una leale e costante collaborazione. Nella maggior parte dei casi le violazioni  di tipo sostanziale comportano:

-l’inadempimento di un’obbligazione di pagamento verso l’erario;

-la violazione del principio dell’“obbligo di concorso alle spese pubbliche” (sancito dall’Art. 53 Cost.).

COSA PREVEDE L’ATTUALE NORMATIVA Il sistema sanzionatorio tributario è stato novellato da tre decreti legislativi – i numeri 471, 472 e 473 – datati 1997: invero il sistema previgente (disciplinato dalla Legge N. 4/29) era ispirato ai principi di fissità ed ultrattività secondo cui le norme fiscali non potevano essere modificate o abrogate da leggi posteriori.

I tre citati Decreti invece ebbero il merito di attribuire al sistema sanzionatorio tributario l’impostazione presente nel codice penale, allineando di conseguenza tale sistema al dettato della citata Legge 689/81, anche in materia di depenalizzazioni.

Venuta meno l’iniziale impronta risarcitoria della sanzione, è stata riaffermata – anche dalla giurisprudenza – la natura prevalentemente afflittiva della sanzione, riferibile pertanto esclusivamente all’autore della violazione.

Avv. Stefano FRANCHI

con la collaborazione della
Dott.ssa Francesca BONOMO

fv

 

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