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Le tre strisce parallele di Adidas “costituiscono un marchio figurativo ordinario e non hanno un carattere distintivo“: il Tribunale dell’Unione Europea, confermando la Decisione assunta dall’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), ha così statuito, annullando la registrazione del marchio a strisce.

Il descritto marchio, consistente in “tre strisce parallele equidistanti di uguale larghezza, applicate sul prodotto in qualsiasi direzione”, non è sufficientemente distintivo da essere accettato come marchio registrato nei territori dell’Unione Europea: le prove portate da Adidas hanno attestato la diffusione in cinque Paesi, che non sono state ritenuti sufficienti a dimostrare la diffusione su larga scala nel Vecchio continente.

LE ORIGINI DELLA CONTROVERSIA La vicenda risale al 2014, quando l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) aveva registrato il descritto marchio in favore dell’Adidas. Nello stesso anno la società belga Shoe Branding Europe si era vista rifiutare la registrazione di un marchio a due strisce perché troppo simile a quello dell’Azienda tedesca. Immediatamente instaurava la controversia, che veniva decisa il 7 marzo 2017 dall’EUIPO: l’Ufficio annullava la registrazione del marchio di Adidas, ritenendo il marchio con le tre strisce “privo di qualsiasi carattere distintivo sia intrinseco sia acquisito in seguito all’uso”.

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE UE A seguito del Ricorso interposto da Adidas, si instaurava un contenzioso dinanzi al Tribunale UE,  che – con Sentenza datata 19 giugno 2019 – confermava la decisione assunta dall’Ufficio per la proprietà intellettuale, statuendo che le tre strisce parallele di Adidas “costituiscono un marchio figurativo ordinario e non hanno un carattere distintivo”.
Il ricorso di Adidas contro la decisione EUIPO, per due ordini di motivi.

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INAPPLICABILITÀ DELLA “LEGGE DELLE VARIANTI UTILIZZATE” Il Tribunale confuta la tesi della difesa di Adidas, secondo cui il marchio figurativo sarebbe anche un “marchio a motivi”. Per il Tribunale assume rilevanza solo il marchio così come è stato registrato (“tre fini strisce nere verticali e parallele, su fondo bianco, circa cinque volte più alte che larghe”), non essendo di nessun pregio la circostanza, sostenuta dalla ricorrente, che tali strisce sarebbero idonee ad essere prolungate o tagliate in modi diversi anche in obliquo, a seconda dei prodotti ai quali esso si applica.

CARATTERE NON DISTINTIVO NEGLI STATI UE A detta del Tribunale, è insufficiente la prova fornita da Adidas in merito all’acquisizione da parte del marchio del carattere distintivo in seguito all’uso, per ciascuno degli Stati membri dell’UE: sono stati giudicati pertinenti, infatti, i risultati di soli cinque studi di mercato (Austria, Germania, Belgio, Spagna e Ungheria).

Qualora il marchio – conclude il giudicante – sia privo di capacità distintiva in tutta la UE, “la prova dell’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso deve riguardare tutti gli Stati membri e non solo una loro parte, per quanto significativa a livello di popolazione”

Avv. Stefano FRANCHI

2 Comments

  • Francesco
    Posted 22 Luglio 2021 at 19:37

    Buonasera avvocato, la questione mi ha molto incuriosito e da inesperto le chiedo: le 3 strisce quindi si possono usare senza che Adidas possa dire nulla?

    • Post Author
      Franchi Valente Studio Legale
      Posted 26 Luglio 2021 at 17:39

      Buona sera, la rappresentazione grafica delle tre strisce, in astratto, può essere utilizzata senza richiedere l’autorizzazione da Adidas.

      Ma questo uso delle “tre strisce parallele equidistanti di uguale larghezza, applicate sul prodotto in qualsiasi direzione” ha dei limiti. Il Tribunale dell’UE con la sentenza del 16/06/2019 (causa T-307/17) si riferisce esclusivamente alla particolare rappresentazione del marchio a tre strisce intercambiabili (strisce nere su fondo bianco e viceversa). L’organo dell’UE ha stabilito che solo in questo caso si tratta di un “marchio figurativo ordinario” facilmente invertibile e utilizzabile da altri brand senza interferire con i diritti acquisiti dall’Adidas, poiché non influisce sull’ampio ambito di protezione che l’impresa ha in Europa sul noto marchio a tre strisce in varie altre forme.

      È bene tenere in considerazione che l’uso delle tre strisce da parte di terzi, non esclude a priori eventuali azioni a tutela da parte dell’Adidas, ad esempio fondate sulla concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 del Codice Civile, artt. 20 e seguenti del Codice del Consumo, nonché artt. 8 e seguenti del Codice della Proprietà Industriale.

      Se dovesse aver bisogno di una consulenza in argomento, può scrivere per un appuntamento a info@valentestudiolegale.it

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