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Ieri il Senato della Repubblica ha approvato, in terza lettura, il disegno di legge sulla legittima difesa con 201 voti favorevoli, 38 contrari e 6 astenuti: il Provvedimento prevede un inasprimento di pena per i reati di furto, rapina e violazione di domicilio, nonché l’introduzione del concetto di “grave turbamento” quale scriminante difensiva.

LA NUOVA LEGGE I sei articoli approvati non riguardano soltanto modifiche al codice penale, ma attengono a un contesto di più ampio respiro, che vede coinvolti anche il codice di procedura penale e il codice civile.

PENE PIÙ SEVERE PER GLI AGGRESSORI La nuova legge dispone l’inasprimento del trattamento sanzionatorio relativo ai reati di:

– VIOLAZIONE DI DOMICILIO verrà punita con la reclusione da 1 a 4 anni (prima da 6 mesi a 3 anni);

– VIOLAZIONE DI DOMICILIO CON VIOLENZA SULLE COSE prevede la condanna da 2 a 6 anni di carcere (prima da 1 a 5 anni);

– FURTO IN ABITAZIONE E SCIPPO dall’entrata in vigore della legge si rischiano da 4 a 7 anni (a fronte di una cornice precedente fra 3 e 6);

– FURTO IN ABITAZIONE E SCIPPO AGGRAVATO aumenta il minimo della pena (5 anni invece di 4), restando immutato il massimo (10 anni); la multa andrà da 1.000,00 a 2.500,00 euro;

– RAPINA stesso aggravamento precedente, da 5 a 10 anni;

– RAPINA AGGRAVATA aumenta il minimo di pena da 5 a 6 anni, restando invariato il massimo (20 anni); la multa sarà compresa fra 2.000,00 e 4.000,00 euro.

MODIFICHE ALLA DEFINIZIONE DI “LEGITTIMA DIFESA” La difesa diviene sempre legittima all’interno del proprio domicilio (rappresentato anche dal luogo ove si esercita l’attività commerciale, professionale o imprenditoriale). Versa in condizioni tali da integrare la difesa legittima chi respinge l’intrusione da parte di uno o più soggetti “posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica”. Chi intenda valersi di tale esimente deve detenere legalmente l’arma.

Viene tutelata pertanto la possibilità di difendersi, anche mediante l’uso di armi da fuoco, non solo in seguito ad un’aggressione (come nella disciplina precedente), ma anche in presenza di un pericolo: basterà – ad esempio – che il ladro affermi di essere armato, ponendosi in atteggiamenti minacciosi.

INTRODUZIONE DEL “GRAVE TURBAMENTO” La riforma esclude la punibilità, nelle ipotesi di legittima difesa domiciliare, del soggetto che versando in condizioni di “minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità” quando le “circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, (sono) tali da ostacolare la pubblica o privata difesa“.

Quindi, anche qualora la difesa non sia proporzionata all’offesa in ossequio ai principi dettati dall’art. 52 c.p., chi si difende non commette comunque un delitto colposo (per eccesso di legittima difesa) nel caso in cui abbia agito per salvaguardare la propria o l’altrui incolumità in un momento di particolare turbamento. L’introduzione di una tale esimente obbliga il Giudice a valutare l’effettivo stato psichico in cui versava il soggetto vittima del furto (o della violazione di domicilio) al momento dei fatti.

LE NOVITÀ NEL CODICE CIVILE Il soggetto che ha agito per legittima difesa, se assolto nell’ambito del procedimento penale, non è tenuto a risarcire il danno in sede civile. Se viene contestato l’eccesso colposo, al danneggiato potrà essere concessa una indennità determinata in base al criterio dell’equo apprezzamento del giudice e comunque tale da tener contodella gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato“.

Avv. Stefano FRANCHI

con la collaborazione della
Dott.ssa Jessica MARCELLI

fv

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