Il Testo Unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2020) disciplina il patrocinio a spese dello Stato, meglio noto come “gratuito patrocinio”. Tale istituto garantisce il diritto di agire in giudizio, e ovviamente di difendersi innanzi all’autorità giudiziaria, ai soggetti meno abbienti.
Gli artt. 74 e 75 del Testo Unico stabiliscono che il gratuito patrocinio è assicurato nel processo civile, penale, amministrativo, contabile, tributario (art. 74) e che “l’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse” (art. 75).
IL CASO La Corte d’Appello di Catania, con un provvedimento del 2019, aveva respinto l’opposizione di un Avvocato contro il provvedimento della Corte medesima, la quale aveva rigettato la richiesta di liquidazione per l’attività difensiva svolta per una società in fallimento ammessa al gratuito patrocinio. La Corte aveva motivato tale decisione asserendo che l’art. 83, comma 3-bis del D.P.R. n. 115/2020 prevede l’emissione del decreto di pagamento contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la richiesta.
Nel caso in esame, avendo l’Avvocato presentato la richiesta di liquidazione successivamente, ovvero quando il Giudice non aveva più la c.d. potestas iudicandi, la Corte aveva ritenuto di dover rigettare la richiesta di liquidazione.
LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE La Corte di Cassazione, investita della questione, si è pronunciata sul punto con l’ordinanza n. 19733/2020 depositata il 22 settembre scorso. La Suprema Corte, ribadendo un principio già affermato in precedenza (Cass. Sent. N. 22448/2019), ha accolto il ricorso presentato dall’Avvocato affermando che “nel patrocinio a spese dello Stato non è prevista alcuna decadenza per l’avvocato che depositi l’istanza di liquidazione dei compensi in un momento successivo alla pronuncia” infatti l’art. 83, comma 3-bis del D.P.R. N. 115/2002, si legge nell’ordinanza, “ha lo scopo di raccomandare la sollecita definizione delle procedure di liquidazione del compenso del difensore, senza tuttavia imporre alcuna decadenza a carico del professionista”.
Avv. Stefano FRANCHI
con la collaborazione del
Dott. Antonio Alexandre Ciccone