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L’articolo 572 del codice penale, 1°comma, punisce con la reclusione da tre a sette anni  chiunque (fuori dei casi indicati dall’articolo 571 c.p., relativo al reato di “abuso dei messi di correzione e disciplina”) maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte.

CARATTERISTICHE DEL REATO Trattasi di un reato proprio, poiché può essere commesso solo da chi abbia con il soggetto passivo un rapporto di tipo familiare, di convivenza o di autorità o di affidamento, abituale in quanto la condotta punita si sostanzia in una serie di atti vessatori e oppressivi reiterati nel tempo; l’elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà di sottoporre la vittima a una serie sofferenze fisiche e morali.

CONDOTTA La condotta punita dal Legislatore può concretizzarsi in comportamenti commissivi e/o omissivi, e si riferisce a tutte quelle azioni che, reiterate nel tempo, diventano lesive dei diritti fondamentali della persona cagionando un danno all’integrità fisica o morale della vittima.

MALTRATTAMENTI ANCHE IN CASO DI “OFFESA ALLA DIGNITA’” Come specificato in una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cassazione penale sez. VI, 30/05/2019, n.35677), il delitto di maltrattamenti in famiglia non è integrato soltanto dalle percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni imposte alla vittima, ma anche dagli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che determinino vere e proprie sofferenze morali, come ad esempio la costrizione della moglie a sopportare la convivenza sotto lo stesso tetto con un’altra donna.

In un’altra sentenza (Cassazione penale sez. VI, 26/06/2019, n.37635) è stato ritenuto integrato il reato di maltrattamenti in famiglia, e non quello meno grave di abuso di mezzi di correzione, dalla condotta di un padre che metteva sistematicamente in atto condotte prevaricatorie nei confronti dei figli imponendo loro un regime di vita mortificante e violento.

SUSSISTENZA ANCHE IN CASO DI CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA In alcune recenti sentenze (Cassazione penale sez. VI sentenza n. 3087 del 23/01/2018 e Cassazione penale sez. VI, n.6506 del 5/12/2018) è stato poi affermato il seguente principio: “le condotte vessatorie poste in essere ai danni del coniuge non più convivente, a seguito di separazione legale o di fatto, integrano il reato di maltrattamenti in famiglia e non quello di atti persecutori, in quanto i vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione permangono anche a seguito del venir meno della convivenza”. La Corte ha altresì precisato che il reato previsto dall’art.612-bis cod. pen., c.d. stalking, è configurabile solo nel caso di divorzio tra i coniugi o di cessazione della relazione di fatto.

AUMENTO DI PENA Il 2° comma prevede un aumento di pena (fino alla metà) se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità ovvero se il fatto è commesso con armi.

Avv. Valentina DI ANTONIO

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