Il Decreto Legislativo N. 28/2010 prevede, all’art. 5 co. 1-bis, che “chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione”. Il comma 4 dello stesso articolo precisa poi che le previsioni sopra riportate non si applicano “nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”.
In sostanza, chi si rivolge al Tribunale per ottenere un decreto ingiuntivo, non deve preventivamente esperire la mediazione obbligatoria; in caso di opposizione a decreto ingiuntivo invece, questa diventa necessaria, ma solo dopo che il giudice si sia pronunciato sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.
Ed ecco a questo punto il problema: su quale parte grava l’onere di attivare la mediazione obbligatoria?
L’ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE La Suprema Corte, fin da subito chiamata a risolvere il problema, diede una prima risposta con la sentenza n. 24629 del 2015, ritenendo che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione fosse da porre a carico della parte opponente, rilevando in quest’ultima l’interesse all’instaurazione del procedimento ordinario di cognizione, evitando così la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo.
LA SVOLTA DELLE SEZIONI UNITE Con la sentenza n. 19596/2020, depositata il 18 settembre scorso, le Sezioni Unite hanno ribaltato l’orientamento introdotto dalla sentenza del 2015 in quanto hanno ritenuto che sia gli artt. 4 co. 2, 5 co. 1-bis e co. 6 del D. Lgs. N. 28/2010 che la giurisprudenza della Corte Costituzionale (in particolare la Sent. N. 98/2014) siano univoche nel senso che l’onere di attivarsi per promuovere la mediazione debba essere posto a carico del creditore, che è appunto l’opposto.
Le Sezioni Unite hanno così enunciato il seguente principio di diritto:
“Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’Art. 5 del D. Lgs. 28/10 comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Avv. Stefano FRANCHI
in collaborazione col Dott.
Antonio Alexandre CICCONE