I dati relativi ai casi di violenza sulle donne permettono di comprendere la portata di un fenomeno sempre più preoccupante e che, nonostante le crescenti misure di prevenzione e tutela, non sembra attenuarsi.
Con la Sentenza N. 14004 del 7 maggio 2020, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha ritenuto che la frase “ritira le denunce altrimenti ti farò pentire di essere nata”, pronunciata dal marito nei confronti della moglie, integri la fattispecie di violenza privata tentata e non il reato di minacce.
VIOLENZA PRIVATA E MINACCE: LE DIFFERENZE Le fattispecie di violenza privata e di minacce, sebbene integrabili con condotte pressoché identiche, come afferma la stessa Corte, si differenziano per ciò che attiene “l’elemento intenzionale”: se per la realizzazione della seconda infatti “è sufficiente che l’agente ponga in essere la condotta minatoria in senso generico”, per la prima “la minaccia (o violenza fisica) funge da mezzo a fine e occorre che essa sia diretta a costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualcosa”.
L’integrazione di una o dell’altra fattispecie non è però irrilevante in quanto, se per il reato di minacce di cui all’art. 612 c.p. la pena prevista è la multa fino a € 1.032,00 o, nell’ipotesi aggravata, la reclusione fino ad un anno, la violenza privata, disciplinata dall’art. 610 c.p., è punita con la reclusione fino a quattro anni.
Ulteriore differenza è quella relativa alla competenza: la Suprema Corte infatti precisa che “il reato di violenza privata rientra nella competenza per materia del Tribunale”, a differenza del reato di minacce la cui competenza è, invece, del Giudice di pace.
Solo qualche sms intimidatorio? E’ stalking
LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE La Corte di Cassazione con la Sentenza in esame ha accolto quindi il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia rimarcando come, “mentre per la sussistenza della minaccia è sufficiente che l’agente eserciti genericamente un’azione intimidatoria, trattandosi di reato formale con evento di pericolo immanente nella stessa azione, la violenza privata, invece, presenta sotto il profilo soggettivo un quid pluris, essendo la minaccia diretta a costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualcosa, con evento di danno costituito dall’essersi l’altrui volontà estrinsecata in un comportamento coartato”.
Avv. Stefano FRANCHI
con la collaborazione del
Dott. Antonio Alexandre CICCONE