La Cassazione è di recente tornata a pronunciarsi sulla modalità di notifica delle cartelle di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, giungendo a sostenere che l’Agente riscossore può notificare una cartella di pagamento allegando alla PEC il file Pdf dell’originale.
Questo è il principio innovativo a cui giunge l’Ordinanza n. 30948/2019, emessa in data 27 novembre 2019, la quale ha respinto il ricorso di una Società che aveva impugnato un simile atto, notificato telematicamente dall’allora Equitalia.
IL CASO Una volta richiamata la disciplina normativa in materia, la Cassazione ha specificato che la notifica della cartella può essere effettuata dall’Amministrazione in due maniere:
– allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell’atto originario, il c.d. “atto nativo digitale”;
– attraverso una copia per immagini (scannerizzazione) su supporto informatico di documento in originale cartaceo, la c.d. “copia informatica”.
Resterebbe quindi, a giudicare dal principio espresso dalla Corte, una mera facoltà dell’esattore allegare l’atto nativo digitale alla comunicazione PEC.
Consulta il nostro approfondimento in tema di sanzioni fiscali trasmissibili agli eredi
https://studiofranchivalente.com/2019/04/02/le-sanzioni-fiscali-sono-trasmissibili-agli-eredi/
NECESSITÀ DI DISCONOSCERE LA COPIA Gli Ermellini hanno poi ribadito che – ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, comma 3, del CAD, “le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale non è espressamente disconosciuta“.
Non avendo il contribuente nel caso di specie disconosciuto espressamente la conformità della copia informatica della cartella di pagamento, allegata alla PEC ricevuta, piena efficacia dal punto di vista probatorio dovrà essere accordata all’originale cartaceo in possesso dell’amministrazione.
MANCATA APPOSIZIONE DELLA FIRMA DIGITALE Il Difensore della Società contribuente aveva altresì lamentato la mancata apposizione della firma digitale sull’atto. Anche questa obiezione è stata respinta dalla Corte di legittimità: nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall’agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale.
Avv. Stefano FRANCHI