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La comunicazione fra persone negli ultimi decenni ha subìto dei radicali cambiamenti. Con particolare riferimento alle ultime settimane, l’interazione sociale è diventata quasi esclusivamente “virtuale”: sempre più frequenti, infatti, sono le video chiamate, che avvengono anche fra più soggetti contemporaneamente.

Nonostante i molteplici benefici, sono tuttavia diversi i problemi che possono nascere dall’utilizzo improprio di tali strumenti. In particolare, oggi ci occupiamo dei risvolti penali nell’ipotesi di offese perpetrate all’interno di una video chat.

INGIURIA O DIFFAMAZIONE? L’elemento elemento distintivo fra le due fattispecie giuridiche risiede nella modalità con la quale si realizza la condotta, in quanto nella diffamazione la persona offesa è assente durante la conversazione che intercorre tra il responsabile e terzi, mentre nell’ingiuria il soggetto nei cui confronti sono rivolte le offese è presente.

La diffamazione – anche se avvenuta su Facebook – può portare al licenziamento

DIFFAMARE IL “CAPO” SU FACEBOOK PUO’ PORTARE AL LICENZIAMENTO

CONSEGUENZE Vi è una  sostanziale differenza fra le due condotte: se, da un lato, la diffamazione, secondo quanto previsto dall’art. 595 c.p., è punita con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 1.032, l’ingiuria, a seguito del D.lgs N. 7/2016, è stata depenalizzata ed è, dunque, perseguibile solo attraverso un’azione civile, che – in caso di condanna – prevede una sanzione in capo all’autore da 100 a 8.000 euro da pagare in favore dello Stato, oltre al risarcimento liquidato dal Giudice in Sentenza.

LA PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE IN TEMA DI “VIDEO CHAT” Con la recentissima Sentenza N. 10905/2020 del 31 marzo scorso, la Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sul punto.

Accogliendo il ricorso di un uomo che in appello era stato condannato al pagamento di € 600 di multa, ha stabilito che “Non incorre nel rischio di una sanzione penale chi insulta l’interlocutore in una video chat, anche se alla presenza di più persone. Non scatta infatti il reato di diffamazione, dal momento che la persona offesa è presente, ma si rientra nella fattispecie dell’ingiuria che però è stata depenalizzata dalla legge n. 7 del 2016”.

OFFESE IN UN FORUM O IN UNA MAILING LIST Al contrario è sufficiente a integrare la diffamazione nella forma tentata l’invio di un messaggio denigratorio in un forum o in una mailing-list. Sarà necessaria invece la prova della effettiva lettura dei messaggi da parte degli altri soggetti – o almeno di una parte di essi – per integrare la consumazione del reato.

Avv. Stefano FRANCHI

con la collaborazione del
Dott.  Antonio Alexandre CICCONE

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