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L’omicidio stradale è un reato previsto e punito a norma dell’art. 589-bis cod. pen, in base al quale chiunque, violando le norme sulla disciplina della circolazione stradale, cagioni per colpa la morte di un’altra persona, è punito con la reclusione da due a sette anni. Tale fattispecie criminosa è stata inserita nel nostro codice penale, divenendo in tal modo autonoma, con l’entrata in vigore della legge n. 41/2016. In epoca precedente, il reato di omicidio stradale veniva fatto confluire nell’alveo dell’omicidio colposo o doloso in considerazione della distinzione dell’elemento soggettivo dell’agente (colpa “cosciente” o dolo “eventuale”).

AUMENTI DI PENA

  • da 5 a 10 anni in caso di omicidio stradale commesso da conducente di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica per un valore corrispondente ad un tasso  alcolemico  superiore  a  0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro  (g/l);
  • da 5 a 10 in caso di omicidio stradale dovuto a guida in centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita;
  • da 5 a 10 in caso di omicidio stradale dovuto a guida in contromano o per attraversamento di un’intersezione con il semaforo disposto al rosso;
  • da 5 a 10 anni in caso di omicidio stradale dovuto a inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua;
  • da 8 a 12 anni in caso di omicidio stradale conseguente a guida in stato di ebbrezza per un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l ovvero di alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
  • da 8 a 12 anni in caso di omicidio stradale commesso da conducente che esercita attività di trasporto di persone, di cose o “di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati” in stato di ebbrezza alcolica per un valore corrispondente ad un tasso  alcolemico  superiore  a  0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro g/l;
  • da un terzo a due terzi e comunque non inferiore a cinque anni se il conducente si dà alla fuga (art. 589-ter c.p.).

Le suindicate pene subiscono un ulteriore aumento nel caso in cui, chi ha commesso il fatto, non sia munito di patente di guida ovvero questa sia stata sospesa o revocata. A detto aumento soggiace anche il conducente, intestatario del veicolo, sprovvisto di assicurazione obbligatoria. Qualora dall’omicidio stradale derivi “la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone” si considera, ai fini del calcolo della pena, la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo. Ad ogni buon conto, essa non può superare gli anni diciotto.

DIMINUZIONI DI PENA La pena è diminuita fino alla metà se l’evento non è derivato, in via esclusiva, dall’azione o dall’omissione del conducente.

LA REVOCA DELLA PATENTE NON E’ PIU’ AUTOMATICA L’art. 222 comma 2 del Codice della strada prevede la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in caso di condanna o di sentenza di patteggiamento per i reati di cui agli  articoli  589-bis c.p. (omicidio stradale) e  590-bis c.p. (lesioni personali stradali gravi o gravissime). In merito, i giudici costituzionali hanno disposto, mediante comunicato  rilasciato dall’Ufficio stampa in data 20 febbraio 2019, l’illegittimità di detto articolo nella parte in cui prevede la revoca della patente di guida in TUTTI i casi di condanna per omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime. La valutazione relativa all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria è oggi rimessa all’organo giudicante che sarà tenuto a vagliare caso per caso, tenuto conto di quanto versato in atti, se comminare la revoca o la sospensione della patente di guida. La sanzione della revoca è, tuttavia, ancora prevista per il conducente che si sia posto al volante in stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostante stupefacenti ovvero sotto l’effetto di alcolici.

Avv. Stefano FRANCHI

con la collaborazione della
Dott.ssa Jessica MARCELLI

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