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Chi è privo di un reddito minimo (oggi pari a € 11.493,82) ha diritto – ai sensi del D.P.R. 115/2002 di farsi assistere e rappresentare in giudizio da un Avvocato senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese processuali. Il Professionista, la cui scelta resta sempre in capo al soggetto richiedente, deve essere iscritto negli elenchi degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i Consigli dell’Ordine del distretto di Corte di Appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.

IN QUALI GIUDIZI? Il patrocinio a spese dello stato è ammesso nel processo penale, civile, amministrativo, tributario e di volontaria giurisdizione (come riaffermato di recente dalla Corte di Cassazione civile, con la Sentenza N. 15175/2019). E’ altresì ammesso nel procedimento di esecuzione, nei processi di revisione, revocazione, opposizione di terzo, nei processi di applicazione delle misure di sicurezza o di prevenzione, in cui sia prevista l’assistenza del difensore o del consulente tecnico.

CHI PUÒ AVVALERSENE? Sono ammessi a tale beneficio tutti i cittadini, italiani e non, nonché gli apolidi, che:

nel processo penale siano indagati, imputati, condannati, responsabili civili, offesi dal reato, danneggiati che intendano costituirsi parte civile;

nel processo civile, amministrativo o tributario siano parte nel processo, o intendano adire il giudice, e non siano già stati condannati nel precedente grado del giudizio.

COME SI CALCOLA IL REDDITO MINIMO? Sono ammessi al gratuito patrocinio i richiedenti che abbiano – al momento della presentazione della domanda – un reddito risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi inferiore a € 11.493,82.

Se l’interessato ha familiari a carico, risultanti dallo stato di famiglia, i suoi redditi si sommano a quelli degli altri compenti del nucleo. Nel processo penale la soglia di reddito è aumentata di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente.

COSA SUCCEDE SE SI DICHIARA IL FALSO? Le dichiarazioni false od omissive, e la mancata comunicazione degli aumenti di reddito, sono punite con la pena della reclusione in carcere da 1 a 6 anni e 8 mesi e con la multa da 309,87 a 1.549,37 euro; la condanna comporta la revoca dall’ammissione al patrocinio a Spese dello Stato con effetto retroattivo, oltre al pagamento a carico del richiedente di tutte le somme corrisposte dallo Stato.

Avv. Stefano FRANCHI

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