In ambito sportivo esistono diverse discipline che mettono a rischio l’incolumità fisica di coloro che le praticano. Agli sport senza contatto (come ad esempio il golf o il tennis), si contrappongono quelli di contatto, come il calcio o la pallacanestro. All’interno di questa categoria esistono anche discipline in cui la violenza è consentita: si pensi alle arti marziali o al pugilato.
CONDOTTE DI REATO Posto che, a livello ordinamentale, dette attività possano considerarsi lecite, quando invece una eventuale condotta, seppur strettamente connessa al gioco, integra una fattispecie di reato? Innanzitutto bisogna distinguere tra le condotte violente avulse alla competizione sportiva e condotte violente inserite in un contesto agonistico.
Nel primo caso queste condotte saranno perseguibili secondo le norme in tema di responsabilità penale previste dal codice.
Nella seconda ipotesi, invece, bisogna tener conto del caso specifico: il discrimine tra condotta lesiva lecita e condotta lesiva colposa, dove il rischio per un atleta di rispondere del delitto di lesioni personali colpose, scaturite da una condotta posta in essere nel corso di una attività sportiva, è da ritenersi sostanzialmente circoscritto agli episodi di violenza gratuita: non può infatti ritenersi accettata dai partecipanti ad una competizione sportiva una condotta di gioco assolutamente sproporzionata o che appaia, sia pure ad una superficiale valutazione “ex ante”, idonea a ledere l’integrità fisica dell’avversario
FALLO DI GIOCO VIOLENTO Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che: “la condotta del giocatore, che compie un fallo di gioco, non costituisce reato di lesioni personali colpose” (Cass. Pen., Sez. VI, 08/03/2016, n. 9559).
Nel caso di specie, l’imputato, per interrompere una azione di contropiede sul finire della partita, sferrava un calcio, con eccessiva violenza, sulla gamba dell’avversario, causandogli la frattura della tibia.
La Corte, con questa pronuncia, si è omologata alla più diffusa corrente giurisprudenziale, secondo la quale per quanto riguarda gli eventi lesivi causati nel corso di incontri sportivi e nel rispetto delle regole del gioco, opera la scriminante atipica dell’accettazione del rischio consentito, escludendo l’antigiuridicità e l’obbligo di risarcimento, nel caso in cui:
- si tratti di un atto posto in essere senza volontà lesiva;
- il finalismo dell’azione sia correlato all’attività sportiva praticata.
In conclusione, la condotta del giocatore è stata identificata come proporzionale all’azione, ovvero manifestamente finalizzata ad interrompere l’azione, per questo gli Ermellini hanno rilevato l’operare della scriminante, insistendo sull’antigiuridicità del fatto in sede penale, disponendo che il fatto non costituisce reato, ritenendolo meritevole di censura solo nell’ordinamento sportivo.
CONDOTTA A GIOCO FERMO Sussiste invece il reato di lesioni personali colpose nella condotta del giocatore di calcio che, dopo aver subito un fallo da un avversario, colpiva involontariamente quest’ultimo al braccio tentando di calciare il pallone dopo che l’arbitro aveva già fermato il gioco (Cassazione penale sez. IV, 28/04/2010, n. 20595).
REAZIONE E LEGITTIMA DIFESA La causa di giustificazione della legittima difesa si configura solo qualora l’autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica o intervenga a tutela dell’integrità di persona che versi in una condizione tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all’offesa mediante aggressione.
La condotta di reazione deve essere sempre proporzionata al fallo subito: una minaccia verbale ricevuta, all’esito di un parapiglia fra giocatori, non giustifica la reazione con un pugno (Cass. Pen. Sez. V, 27/06/2019, n. 45138).
Avv. Stefano FRANCHI
con la collaborazione del
Dott. Alessio PRIMAVERA