Continuiamo la nostra disamina sulle sospensione delle rate finanziarie, esaminando la possibilità riservata ai titolari dei mutui ipotecari stipulati per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione di immobili situati in aree industriali e artigianali della Regione Abruzzo (ai sensi della Legge Regionale 20 luglio 2002, n. 16 “Interventi a sostegno dell’economia” – Capo 2 e Capo 4).
CHI PUO’ OTTENERE LA SOSPENSIONE DEL MUTUO La misura di ausilio è rivolta esclusivamente ai titolari dei mutui sopra descritti, che pertanto potranno richiedere la sospensione dei termini di pagamento delle rate, in considerazione delle difficoltà economiche e finanziarie causate dall’epidemia da COVID-19. La sospensione non si può richiedere per altre tipologie di finanziamenti, come recentemente precisato dalla FIRA (Finanziaria Regionale Abruzzese).
Il requisito principale è che il richiedente sia in regola con il pagamento delle rate di regolare ammortamento, scadute fino al momento dell’invio della istanza di sospensione; oppure, in caso di aziende morose che hanno concordato un piano di rientro con l’Ente, è necessario essere in regola con il rimborso delle rate previste dal suddetto piano di rientro fino al 29/02/2020.
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PER QUANTO TEMPO PUO’ ESSERE SOSPESO IL MUTUO I titolari dei mutui ipotecari stipulati con la L.R. 16/2002, hanno il diritto di richiedere alla REGIONE ABRUZZO / FIRA la sospensione delle rate in scadenza fino al 30 settembre 2020.
LE MODALITA’ PER RICHIEDERLA Le istruzioni per presentare la richiesta di sospensione sono illustrate sul sito della FIRA al seguente link:
http://www.fira.it/notizia?id=3394
La richiesta deve essere formulata necessariamente utilizzando il descritto modulo , e seguendo le disposizioni ivi indicate.
IN CASO DI ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE Le imprese beneficeranno dell’allungamento del mutuo originario per la stessa durata della sospensione; le modalità di rimodulazione del mutuo verranno comunicate successivamente dall’Ente. La FIRA ha comunque reso noto che per il periodo di sospensione non verranno applicati interessi moratori.
Per il resto, rimarranno immutate tutte le altre condizioni del contratto di finanziamento originario.
Avv. Francesco Saverio FRANCHI