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Il 27 febbraio scorso la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva la legge sulle intercettazioni (Legge 28 febbraio 2020, n. 7), convertendo così in Legge il Decreto Legge 161/2019, c.d. “intercettazioni, che modifica sostanzialmente le prescrizioni contenute nella precedente riforma “Orlando”.

ENTRATA IN VIGORE Le nuove norme entreranno in vigore dal 1 maggio 2020 e si applicheranno alle indagini sulle notizie di reato iscritte a partire da quella data. Il termine, inizialmente previsto al 1 marzo, è poi stato posticipato per dare modo alle Procure di organizzare gli archivi digitali per la conservazione delle intercettazioni, come richiesto dagli stessi uffici e dal Consiglio Superiore della Magistratura.

CAMBIA IL “CONTROLLORE” La valutazione e la selezione delle intercettazioni rilevanti o meno ai fini delle indagini spetterà d’ora in avanti al Pubblico Ministero e non alla polizia giudiziaria. Al P.M. spetterà anche controllare che nei verbali non ci siano espressioni lesive della reputazione dei singoli o dati sensibili “salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini”. Il P.M. dovrà depositare entro 5 giorni i verbali e le registrazioni per la conservazione nell’archivio digitale.

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LEGITTIMA DIFESA: COSA CAMBIA?

ULTERIORI POTERI AL GIUDICE Il Giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo del dibattimento.

Può inoltre, col consenso delle parti, disporre l’utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni ovvero delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini.

GARANZIE PER IL DIFENSORE Il Difensore ha diritto di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all’art. 291 comma 1. Può altresì depositare l’elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti (di cui chiede copia) nel termine di 15 giorni dalla ricezione della notifica del decreto che dispone il giudizio immediato.

TUTELA DELLA STAMPA Il giornalista che pubblica un’intercettazione non rischia di essere incriminato per violazione di segreto d’ufficio: restano infatti in vigore le regole attuali.

UTILIZZABILITA’ DELLE INTERCETTAZIONI DI ALTRI PROCEDIMENTI I risultati delle intercettazioni potranno essere utilizzati in procedimenti – diversi da quelli nei quali siano stati disposti – qualora ritenuti rilevanti e indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza e dei reati di cui all’articolo 266, comma 1 C.P.P. (fra gli altri, i delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, le armi e le sostanze esplosive).

AMPLIATA LA CASISTICA DELLE INTERCETTAZIONI AMBIENTALI In ultimo viene ampliata la possibilità di utilizzare i captatori informatici applicati a dispositivi elettronici portatili (c.d. Trojan), per effettuare intercettazioni tra presenti: non più soltanto nei confronti dei pubblici ufficiali, ma anche nei riguardi degli incaricati di pubblico servizio. Le intercettazioni, poi, potranno avvenire anche nei luoghi di privata dimora “previa indicazione nel decreto di autorizzazione delle ragioni che ne giustificano l’utilizzo“.

Avv. Stefano FRANCHI

con la collaborazione dell’
Avv. Valentina DI ANTONIO

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