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Con la Sentenza N. 14800/18 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno composto un contrasto giurisprudenziale sorto attorno al tema della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello, disciplinata dall’art. 603 c.p.p.

LA GIURISPRUDENZA EUROPEA E LA RIFORMA ORLANDO L’originaria formulazione dell’art. 603 c.p.p. prevedeva tre ipotesi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale:

  • quando le prove delle quali si chiede l’assunzione siano state scoperte successivamente al dibattimento di primo grado;
  • qualora nell’atto di appello le parti ne facciano richiesta ed il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti;
  • quando la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale sia ritenuta assolutamente necessaria da parte del Giudice.

La giurisprudenza della Corte EDU, muovendo dall’interpretazione dell’art. 6 CEDU, ha individuato un’ulteriore ipotesi di rinnovazione, ossia quando il Pubblico Ministero proponga appello avverso una sentenza assolutoria, fondato sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive (cfr. Corte EDU – Dan c. Moldavia; Lorefice c. Italia). Tali approdi giurisprudenziali hanno trovato piena regolamentazione con la L. 103/2017 (c.d. Riforma Orlando), la quale ha aggiunto il comma 3-bis all’art. 603 c.p.p., prevedendo che “nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale”.

I CONTRASTI GIURISPRUDENZIALI E LA RIMESSIONE ALLE SEZIONI UNITE Le SS.UU. della Corte di Cassazione, con la Sentenza N. 14800/18, hanno risolto il seguente quesito: “Se il giudice di appello, investito della impugnazione dell’imputato avverso la sentenza di condanna con cui si deduce la erronea valutazione della prova dichiarativa, possa pervenire alla riforma della decisione impugnata, nel senso della assoluzione, senza procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna di primo grado”.

Il contrasto giurisprudenziale traeva origine dal fatto che, secondo un primo orientamento, vi era l’obbligo di rinnovare l’istruzione dibattimentale in appello anche nell’ipotesi in cui si volesse ribaltare il giudizio di condanna emesso in primo grado; l’orientamento opposto riteneva, al contrario, che tale obbligo non sussisteva. Le Sezioni Unite, dunque, pronunciandosi nella Sentenza in esame, hanno stabilito che “nell’ipotesi di riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna, il Giudice di appello non ha l’obbligo di rinnovare l’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna di primo grado. Tuttavia, il giudice di appello (previa, ove occorra, rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva ai sensi dell’art. 603 c.p.p.) è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata della Sentenza assolutoria, dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado”.

Avv. Stefano FRANCHI

con la collaborazione del
Dott. Antonio Alexandre CICCONE

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