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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile, il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM 26 aprile 2020) contenente misure per il contenimento dell’emergenza Covid-19 nella cosiddetta fase 2, cioè il periodo in cui verranno alleggerite le misure restrittive.

ENTRATA IN VIGORE Le disposizioni del suddetto Decreto si applicano dal 4 maggio 2020, in sostituzione di quelle del DPCM 10 aprile 2020, e sono efficaci fino al  17 maggio 2020 (art. 10).

ATTIVITÀ CHE POSSONO RIPRENDERE Il DPCM nell’allegato 3, contenente l’elenco codici ATECO, indica le attività produttive industriali e commerciali che potranno ricominciare il 4 maggio (art. 2, 1 comma), tra le quali: attività manifatturiere, di costruzioni (edilizia residenziale e non residenziale), di intermediazione immobiliare, commercio all’ingrosso. Riparte il settore tessile, la fabbricazione di auto, quella di mobili, l’industria estrattiva. L’elenco completo è consultabile cliccando sul seguente link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg

LAVORO A DISTANZA Le attività produttive sospese possono comunque proseguire  se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

FARMACI, PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI È sempre consentita l’attività  di  produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.

NEGOZI Le attività commerciali al dettaglio (art. 1, comma 1, lett. z ) rimangono sospese, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 (ad es. supermercati, commercio al dettaglio di prodotti per l’igiene personale, di libri o di vestiti per bambini e neonati…). Restano aperte anche le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in  ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. La riapertura dei negozi, secondo quanto anticipato dal Presidente del Consiglio Conte, potrebbe avvenire il 18 maggio.

RISTORAZIONE Ancora ferma la ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), tranne le mense ed i catering continuativi, nel rispetto della distanza interpersonale. Tuttavia per tali attività rimane consentita la consegna a domicilio e sarà possibile anche il ritiro del pasto da asporto, fermo restando l’obbligo  di  rispettare  la  distanza  di  sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle  immediate vicinanze degli stessi.

PARRUCCHIERI, BARBIERI, ESTETISTE Anche tali attività rimarranno per il momento sospese. La riapertura potrebbe avvenire il 1 giugno, sempre secondo quanto riferito dal Presidente del Consiglio.

PALESTRE E CENTRI RICREATIVI Rimangono sospese le palestre, i centri sportivi, le piscine, i centri natatori, i centri benessere, i centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), i centri sociali e ricreativi;

MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE ED EVENTI Ancora sospese anche le manifestazioni organizzate e gli spettacoli con la presenza di pubblico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali ad esempio le feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità;  cinema,  teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi,  sale  scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati.

PROTOCOLLI Le imprese che potranno riprendere le loro attività dovranno comunque rispettare i protocolli di prevenzione firmati per contrastare la diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro e garantire la sicurezza dei lavoratori. La mancata attuazione dei protocolli, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Consulta il Protocollo a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori

IL PROTOCOLLO A TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

ACCESSO AI PARCHI (art. 1 comma 1 lett. e) l’accesso del pubblico ai parchi, alle  ville  e  ai  giardini pubblici è consentito rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, restando vietata ogni forma di assembramento in  luoghi pubblici e privati.

Gli amministratori locali potranno comunque disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia  possibile assicurare il rispetto delle norme di sicurezza; le aree attrezzate per il gioco dei bambini rimangono comunque chiuse.

ATTIVITÀ SPORTIVA (art. 1 comma 1 lett. f) è consentito svolgere individualmente, o con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o motoria,  purché si rispetti la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno  un  metro  per ogni altra attività.

ATLETI Rimangono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di  ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati: tuttavia – al fine di consentire la graduale ripresa delle attività sportive – sono consentite le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. A tali fini verranno emanate (previa  validazione  del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile) apposite Linee-Guida, a cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta  del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) ovvero del CIP (Comitato Italiano Paralimpico).

Avv. Valentina DI ANTONIO

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