E’ stata ribattezzata Samara Challenge la nuova dilagante “moda”, consistente nel seminare il panico lungo le vie della città, travestendosi come la protagonista del cult horror “The Ring”, Samara Morgan: tunica bianca e lunga parrucca di capelli neri davanti al viso.
Analizzando un fenomeno che, all’apparenza, sembrerebbe solo un gioco, sono diversi i risvolti penali che vengono in rilievo. Infatti, i protagonisti di questi camuffamenti sono stati già più volte oggetto di aggressioni da parte di persone terrorizzate o, molte volte, semplicemente infastidite.
L’ALLARME LANCIATO DAL CODACONS “Questa nuova moda configura dei veri e propri reati e appare estremamente pericolosa. Si va dal procurato allarme – considerato che spesso queste apparizioni obbligano le forze dell’ ordine ad intervenire su richiesta dei cittadini spaventati – alla molestia e alla violenza privata, passando per il blocco stradale laddove si creino problemi di traffico a seguito degli avvistamenti. Chi gira mascherato, inoltre, rischia di essere aggredito dai passanti e subire serie lesioni fisiche”
LEGITTIMA DIFESA Un interrogativo sorge attorno alla responsabilità penale delle vittime di tale scherzo, che – come già si è verificato in qualche occasione – potrebbero diventare aggressori: sono presenti scriminanti? La norma da esaminare, nel caso di specie, è quella relativa alla legittima difesa, recentemente oggetto di riforma (clicca sul link per approfondire).
La legittima difesa prevede la non punibilità di chi abbia “commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”. Affinché operi, pertanto, è necessario che vi sia un pericolo attuale, non altrimenti evitabile e che la difesa sia proporzionata all’offesa.
Tale ipotesi sembrerebbe configurabile nel caso in cui Samara apparisse al buio e – brandendo un’arma finta – rincorresse un individuo che in preda al panico decidesse di colpirla con un pugno, fratturandole il setto nasale. Diversamente non sarebbe applicabile laddove il malcapitato fosse in bicicletta, e quindi in grado di fuggire agevolmente, perché in tal caso mancherebbe l’inevitabilità dell’azione difensiva. Parimenti, la scriminante in questione non opererebbe a vantaggio di un gruppo di ragazzi che, irritati dalla presenza di Samara, decidessero di punirla con un pestaggio, ben coscienti della sostanziale inoffensività della stessa.
Avv. Stefano FRANCHI
con la collaborazione di
Francesca DE VINCENTIIS