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La vendita dei beni è disciplinata dall’attuale Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005) attuativo del D. Lgs. 24/2002: detta previsione normativa si applica ai contratti di compravendita in cui l’acquirente rivesta la qualifica di consumatore e l’oggetto dell’accordo sia un bene di consumo ossia un qualsiasi bene mobile.

In esso si statuisce che il bene deve essere privo di vizi e idoneo all’uso predeterminato nonché conforme a qualsivoglia utilizzo che intende farne l’acquirente, fermo restando la corrispondente descrizione del venditore.

L’Art. 130 del Codice del Consumo dispone che in caso di prodotto difettoso, il consumatore abbia diritto alla:

  1. riparazione del bene;
  2. sostituzione del prodotto;
  3. riduzione del prezzo;
  4. risoluzione del contratto.

L’Art. 135 prevede invece che, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del Codice Civile in tema di contratto di vendita.

TUTELA DEL CONSUMATORE ED ELIMINAZIONE DEI VIZI Ai sensi del predetto articolo è ammesso che il consumatore possa ricorrere a metodi ordinari, i quali concorrono con le norme previste dalla norma comunitaria. La ratio della disciplina europea, confluita nel predetto Decreto, consiste sostanzialmente nell’aumentare la tutela del consumatore e non nel diminuirla.

RISARCIMENTO DEL DANNO Nel contratto di compravendita, disciplinato dall’Art. 1494 del Codice Civile, è diritto del compratore esercitare l’azione di risarcimento del danno, anche indipendentemente dalla richiesta di riduzione del prezzo o risoluzione del contratto: tale ristoro ha lo scopo di porre il consumatore nella stessa condizione in cui si sarebbe trovato se il prodotto fosse stato esente da vizi.

COSA DICE LA GIURISPRUDENZA Secondo la giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. II del 02/03/2015 N.4161) la circostanza che un determinato prodotto si riveli inidoneo ad essere usato secondo le modalità previste ed indicate dal venditore, ma possa soltanto esserlo in virtù di modalità più dispendiose, può essere valutata dal giudice di merito ai fini del risarcimento del danno.

Inoltre, in tema di responsabilità civile, la III Sezione della Suprema Corte con la pronuncia del 13/10/2016 N. 20643, ha stabilito che la domanda con la quale un soggetto chiede il risarcimento del danno, da lui subito, da un determinato comportamento posto in essere dalla controparte si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta.

La suddetta pronuncia è stata recentemente ripresa dalla stessa Corte di Cassazione, che, con Sentenza 20 gennaio 2020, N. 1082, ha collocato tra i diritti che competono al consumatore, nel caso di difetto di conformità, il diritto al risarcimento del danno, il quale rientra fra i diritti attribuiti al consumatore da altre norme dell’ordinamento giuridico italiano.

Avv. Stefano FRANCHI

con la collaborazione del
Dott. Alessio PRIMAVERA

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