Con la conversione in legge del c.d. Decreto Rilancio sono state definite le novità in materia di Superbonus: la Legge N. 77 del 2020 infatti, insieme alle successive circolari diramate dall’Agenzia delle Entrate, si è occupata, tra le numerose questioni, anche di definire le modalità relative alla tanto agognata cessione del credito.
TERMINI E REQUISITI PER USUFRUIRE DELLA CESSIONE La cessione del credito può essere effettuata per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 che riguardano interventi:
- Che danno accesso al Superbonus del 110%;
- Di “ecobonus” o “sismabonus”;
- Di ristrutturazione edilizia;
- Che danno diritto al c.d. Bonus Facciate;
- Di istallazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici;
- Di istallazione di impianti fotovoltaici.
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CESSIONE DEL CREDITO INERENTE AL SUPERBONUS 110% Solo nelle ipotesi di Superbonus al 110%, per poter esercitare l’opzione della cessione del credito, oltre agli adempimenti ordinari previsti per le detrazioni sopra descritte, è necessario altresì acquisire:
- Il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dai CAF o dai commercialisti, ragionieri, periti commercialisti e consulenti del lavoro;
- La asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
La cessione del credito va comunicata per via telematica attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate o rivolgendosi direttamente ai CAF o ai professionisti abilitati sopra menzionati. Per la comunicazione telematica sarà necessario compilare un apposito modello (in allegato insieme alle istruzioni per la compilazione) collegandosi al sito dell’Agenzia delle Entrate che diverrà operativo dal 15 ottobre 2020. Una volta inviata la comunicazione, l’Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni, rilascia la ricevuta di accettazione o di rifiuto della richiesta.
A CHI PUO’ ESSERE CEDUTO IL CREDITO? L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che il credito può essere ceduto in favore:
- Dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- Di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
- Di istituti di credito e intermediari finanziari.
Avv. Stefano FRANCHI
con la collaborazione del
Dott. Antonio Alexandre CICCONE