L’istallazione di telecamere nascoste sul luogo di lavoro è una questione dibattuta da tempo in dottrina e giurisprudenza. Da una parte, infatti, c’è la riservatezza, la cui salvaguardia è oramai priorità assoluta del legislatore; dall’altra si pongono altri interessi meritevoli di tutela, emergenti di volta in volta, che possono concretizzarsi, a titolo esemplificativo, nella tutela della proprietà oppure del regolare svolgimento dell’attività d’impresa.
Il precedente Governo si è occupato del tema, autorizzando l’installazione della videosorveglianza negli asili e nelle case di cura, grazie a un provvedimento inserito nel Decreto Sblocca cantieri (clicca qui per consultare il nostro approfondimento).
CONSAPEVOLEZZA DA PARTE DEI DIPENDENTI In termini generali, la videosorveglianza è ammessa a condizione che i dipendenti abbiano cognizione dell’esistenza delle telecamere mentre è superfluo che venga loro comunicato il posizionamento o il numero degli impianti (Cass. Pen., Sez. III, 17 aprile 2012, n. 22611). Di senso contrario una recente Pronuncia della Cassazione Penale (Sez. III, 8 maggio 2017, n. 22148), secondo cui il solo consenso non è sufficiente, in quanto l’accordo con le rappresentanze sindacali resta necessario al fine di dare una tutela effettiva al bene giuridico protetto dalla norma penale, coincidente con posizioni giuridiche di interesse collettivo, come la tutela della dignità sul luogo di lavoro durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, di cui non possono disporre i singoli lavoratori.
LA FINALITÀ ORGANIZZATIVA E LA TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE Il Jobs Act, nel modificare l’Art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970), ha esteso le possibilità di utilizzo delle telecamere, prima concesse solo per motivi di sicurezza dell’azienda e delle persone che vi lavorano o accedono, per finalità organizzative e produttive e per la tutela del patrimonio aziendale: l’installazione è subordinata alla conclusione di un accordo collettivo con le RSA o, in caso di sedi in più regioni, con le associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, ovvero all’autorizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Non è sempre opportuno, tuttavia, procedere in tal modo, perché eventuali attività illecite rischierebbero di non essere mai portate alla luce laddove i dipendenti avessero conoscenza della presenta di impianti audiovisivi. Così, in alcuni casi, i datori di lavoro sono tentati ad istallare, all’insaputa dei dipendenti e senza rispettare alcuna procedura, videocamere nascoste.
LA PRONUNCIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA Sul tema si è pronunciata la Corte di Giustizia dell’Unione Europea lo scorso 17 Ottobre, nel caso Lòpez Ribalda And Others v. Spain. Nel caso esaminato dal giudice europeo, il datore di lavoro, notata una discrepanza fra stock e vendite nel suo supermercato, decideva di istallare videocamere nascoste, scoprendo così che ben 14 suoi dipendenti erano soliti effettuare furti a danno della sua attività. A seguito del licenziamento, i dipendenti ricorrevano al giudice nazionale che dichiarava la liceità del comportamento tenuto dal datore; cinque di questi, però, ricorrevano alla Corte di Strasburgo.
I giudici, sottolineando che la tutela della privacy assuma la sua massima intensità in luoghi come spogliatoi, bagni o uffici, dichiara come la stessa acquisisca una consistenza più sfumata in luoghi visibili e accessibili a tutti, clienti compresi.
L’istallazione di videocamere, però, resta comunque soggetta ad una preventiva comunicazione a meno che non sussistano sospetti di grave colpa, corroborati da riscontri reali, a giustificazione dell’iniziativa unilaterale del datore di lavoro.
L’INTERPRETAZIONE FORNITA DAL GARANTE DELLA PRIVACY A livello domestico, il Garante della privacy si è espresso sulla sentenza in un comunicato stampa, sottolineando come la pronuncia non debba essere intesa come punto di partenza di un processo di liberalizzazione all’istallazione incontrollata di telecamere ma necessiti di un’interpretazione che, ancorata al necessario rispetto del principio di proporzionalità, limiti l’utilizzo di telecamere nascoste solo in presenza di motivi gravi. Le dichiarazioni del Garante della privacy si pongono così in perfetta armonia con le precedenti esternazioni, come il Provvedimento in materia di videosorveglianza, datato 8 Aprile 2010, in cui veniva chiarito che anche nel contesto lavorativo debbano essere rispettate tutte le garanzie previste in materia di videosorveglianza.
Avv. Stefano FRANCHI
con la collaborazione di
Francesca DE VINCENTIIS