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La tecnologia e l’avvento di Internet hanno sicuramente avuto un forte impatto sulla vita delle persone, modificandone le abitudini e rendendo più semplici ed immediate molteplici attività.

Tuttavia, agli innumerevoli benefici determinati dalla c.d. Rivoluzione Digitale corrispondono numerosi pericoli, in particolare quelli derivati da un incauto utilizzo della rete da parte degli utenti come, ad esempio, nel caso delle truffe online.

QUALE REATO SI APPLICA? La truffa online non è disciplinata da un’autonoma fattispecie di reato, ma rientra fra le ipotesi previste dall’art. 640 c.p., il quale punisce chiunque, con artifizi e raggiri, induca taluno in errore, procurando per sé o un ingiusto profitto con altrui danno. La pena va da sei mesi a tre anni di reclusione, oltre alla multa da 51 a 1.032 euro.

Non risulta pertanto applicabile la fattispecie di frode informatica, disciplinata dall’art. 640-ter c.p., che si integra quando l’altrui danno o l’ingiusto profitto sono provocati mediante l’alterazione, con qualsiasi modalità, del funzionamento del sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema.

COSA FARE IN CASO DI TRUFFA ONLINE Nel caso in cui ci si rendesse conto di essere stati vittime di una truffa online, è di fondamentale importanza procedere immediatamente con una denuncia o alla polizia postale o ai Carabinieri.

Attualmente poi, è possibile anche inoltrare una “denuncia via web” di reati telematici direttamente dal sito della Polizia postale attraverso la compilazione di un modello standard che viene inviato telematicamente. Naturalmente, questo è solo il primo passo della procedura di presentazione: l’atto che viene inserito assumerà valore legale di denuncia solo con la sottoscrizione davanti all’Ufficiale di P.G.

QUALE GIUDICE E’ COMPETENTE? Non è semplice individuare il Giudice territorialmente competente, in quanto il reato viene commesso in un “non luogo”, come il cyberspazio.

Scopri la competenza territoriale in caso di diffamazione on-line

https://studiofranchivalente.com/2018/02/27/276/

A riguardo, la Suprema Corte ha stabilito, in linea generale, che “nelle ipotesi di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni ed il conseguente pagamento online, il reato si consuma nel luogo ove l’agente consegue l’ingiusto profitto e non già quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa” (Cass. Civ. N. 7749/2015).

Tale principio, applicabile quindi nei casi in cui la vittima abbia realizzato il pagamento mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente del truffatore, subisce una deroga nell’ipotesi in cui il profitto sia conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (ad esempio “postepay”).

In questi casi infatti la Suprema Corte ritiene che il Giudice territorialmente competente sia quello del luogo in cui la persona offesa abbia effettuato il pagamento, in quanto “tale operazione ha realizzato contestualmente sia l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente, che ottiene l’immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima” (Cass.  Civ. N. 37804/2019).

CONSIGLI UTILI  E’ importante in primis, prestare molta attenzione alle e-mail ricevute, evitando di cliccare su link sospetti. In caso di acquisti è consigliabile affidarsi solo da operatori sicuri e conosciuti, utilizzando metodi di pagamento che garantiscano maggiore sicurezza: a tal fine è utile verificare se il sito in questione si avvalga del protocollo HTTPS (HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer), il quale indica la presenza di una connessione sicura.

Avv. Stefano FRANCHI

con la collaborazione di
Antonio Alexandre Ciccone

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