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La possibilità di ottenere un periodo di sospensione del versamento delle rate del mutuo per la prima casa è un’interessante e concreta misura di sostegno prevista dallo Stato per sostenere i cittadini in seguito alla diffusione del COVID-19. Vediamo schematicamente quali sono le caratteristiche, i requisiti per richiederla e i possibili risvolti.

CHI PUÒ OTTENERE LA SOSPENSIONE DEL MUTUO La misura di ausilio è rivolta a chi si trovi in affanno, a causa dell’emergenza sanitaria, con il pagamento delle rate del mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, la c.d. prima casa.

Il requisito principale è che il richiedente si trovi nella situazione di sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni consecutivi o di riduzione di almeno il 20% del complessivo orario di lavoro per almeno 30 giorni consecutivi. Il Decreto Cura Italia ha dettagliatamente previsto l’estensione della misura anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività causata dall’emergenza.

Una volta inoltrata la richiesta, la banca procederà all’attivazione della sospensione dell’ammortamento del mutuo (in 30 o al massimo 45 giorni lavorativi): il periodo di sospensione includerà anche il periodo di morosità, non superiore a 90 giorni, antecedente la presentazione della domanda.

PER QUANTO TEMPO PUÒ ESSERE SOSPESO IL MUTUO Il Decreto attuativo prevede tre diversi periodi massimi di sospensione del mutuo in rapporto alla durata della difficoltà lavorativa:

  • 6 mesi per sospensione o riduzione lavorativa tra 30 e 150 giorni lavorativi;
  • 12 mesi per sospensione o riduzione lavorativa tra 151 e 302 giorni lavorativi;
  • 18 mesi per sospensione o riduzione lavorativa superiore a 302 giorni consecutivi.

LE MODALITÀ PER RICHIEDERLA La richiesta può essere presentata direttamente all’istituto bancario attraverso l’apposito modulo (http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/interventi_finanziari/interventi_finanziari/ModuloSospensioneMutui2020.pdf).

Ai fini dell’accoglimento della domanda non è richiesto il certificato ISEE, ma occorre allegare la copia  del  provvedimento amministrativo di autorizzazione (o la richiesta presentata del datore di lavoro) ai trattamenti di sostegno del reddito, o in alternativa l’attestazione del datore di lavoro della sospensione  e/o  riduzione dell’orario di lavoro per cause non riconducibili al lavoraore, con l’indicazione del periodo di sospensione e della percentuale di riduzione dell’orario di lavoro.

LE ESCLUSIONI Secondo il decreto attuativo del 2010, la sospensione non potrebbe operare per:

  • mutuo in ammortamento da meno di un anno (quindi da almeno marzo 2019);
  • mutuo superiore ai 250.000,00 € o concesso per immobile avente caratteristiche di lusso;
  • mutuo per il quale si è già usufruito di agevolazioni pubbliche (es. garanzia Consap).

COSTI La misura non è del tutto gratuita. Il mutuo, il cui piano di ammortamento verrà prolungato del periodo corrispondente alla sospensione accordata, riprenderà dall’ultima rata versata, ma il mutuatario dovrà in ogni caso versare il 50% degli interessi sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

RINEGOZIAZIONE E SURROGA DEL MUTUO Nulla è previsto nel Decreto Cura Italia: il suggerimento è quello di valutare con la propria banca la rinegoziazione del mutuo che consenta di ridurre l’entità della rata mensile, vista anche l’attuale vantaggiosità dei tassi d’interesse.

Il consiglio di ordine generale, prima di assumere qualsiasi iniziativa, è comunque quello di contattare via mail o posta certificata il proprio Istituto Bancario e rivolgere al proprio consulente tutte le domande sulle modalità predisposte dal singolo Istituto e sulle conseguenze previste sia in caso di sospensione che di rinegoziazione.

Un’altra opzione possibile è quella della surroga, l’operazione che consente di traslocare il finanziamento presso un’altra banca con condizioni migliorative in termini, ad esempio, di tasso di interesse e durata del mutuo.

Avv. Stefano FRANCHI

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