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La gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha determinato l’introduzione di specifiche misure di contenimento del contagio per le attività maggiormente coinvolte dall’arrivo della stagione turistica estiva: strutture alberghiere, spiagge, stabilimenti balneari.

La normativa è in continua evoluzione, ma ad oggi la situazione si presenta così.

STRUTTURE ALBERGHIERE  Gli alberghi non rientrano tra i soggetti le cui attività sono state sospese (cfr. allegato 3 del DPCM 26 aprile 2020, attività classificate con codice Ateco 55.1) potendo dunque svolgere la propria attività per le persone autorizzate a spostarsi secondo le previsioni normative vigenti. Anche il ristorante e il bar dell’albergo possono rimanere aperti per i propri clienti rispettando tutte le precauzioni di sicurezza vigenti.

STABILIMENTI BALNEARI  Più complessa la gestione del rischio legata agli stabilimenti balneari e alle spiagge libere, in quanto la fruizione da parte di un elevato numero di persone nonché le molteplici attività svolgibili (elioterapia, balneazione, ristorazione, attività ludiche e sportive, etc.) collocano il settore della gestione degli stabilimenti balneari (codice Ateco 93.29.2) tra quelli a rischio di aggregazione medio-alto secondo la classificazione Inail.

LE LINEE GUIDA INAIL-ISS PER RISTORANTI E STABILIMENTI BALNEARI  l’Inail ha realizzato in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità (Iss) due documenti tecnici sui settori della ristorazione e delle attività ricreative di balneazione per fornire al decisore politico elementi di valutazione sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento.

Come ha precisato il Presidente dell’Inail, F. Bettoni, non si tratta di disposizioni vincolanti ma di contributi di carattere scientifico, che contengono analisi del rischio per settori specifici di attività, per cui forniscono ipotesi di modulazione delle misure di contenimento del contagio già note, anche attraverso criteri per l’individuazione di misure di prevenzione e protezione.

REGIONE ABRUZZO Per l’Abruzzo, l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 59 del 14.05.2020 ha introdotto disposizioni specifiche per i diversi settori di attività: nei diversi allegati sono infatti contenuti i protocolli di sicurezza da seguire per evitare una nuova diffusione del contagio e garantire il minimo distanziamento sociale (CLICCA SULL’ALLEGATO PER APRIRE IL DOCUMENTO):

LINEE DI INDIRIZZO PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha elaborato delle linee guida omogenee per una riapertura sicura delle attività economiche. Queste linee di indirizzo comuni riguardano la ristorazione, la balneazione, le strutture ricettive, le palestre, i musei e molte altre attività.

In ordine agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere, vigono le seguenti disposizioni:

▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l’accompagnamento all’ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.

▪ Rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti dell’impianto.

Privilegiare l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.

▪ Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.

▪ Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadri per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo).

▪ Garantire fra le attrezzature delle spiagge (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, una distanza di almeno 1,5 m.

▪ Disinfettare lettini, sedie a sdraio, ombrelloni a ogni cambio di persona o nucleo famigliare, garantendo a ogni fine giornata la sanificazione.

Tra le indicazioni che si applicano alle strutture ricettive alberghiere, complementari e alloggi in agriturismo, vi sono:

▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.

▪ Garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le aree comuni e favorire la differenziazione dei percorsi all’interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita. Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri segnapercorso, ecc.).

Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina, mentre il personale dipendente è tenuto all’utilizzo della mascherina sempre quando in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.

▪ Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche in varie postazioni all’interno della struttura, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e del personale dipendente.

▪ L’utilizzo degli ascensori deve essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare/gruppo di viaggiatori.

▪ Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).

DECRETO LEGGE  16 maggio 2020, n. 33 Il decreto legge 33/ 2020 introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e, tra l’altro, stabilisce (art. 1, comma 14) che “le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.”

SANZIONI Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza (art. 1, comma 15).
Inoltre, all’art. 2 il succitato decreto stabilisce che “Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’art. 650 del codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’art. 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, (pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

Avv. Valentina DI ANTONIO

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