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Con Sentenza N. 3978 del 19/02/2018 la Suprema Corte ha affermato un significativo principio in tema di sicurezza sul luogo di lavoro, in grado di implicare la responsabilità del datore: “L’art. 2087 c.c. pone in capo al datore di lavoro un preciso obbligo di controllare che il lavoratore, nell’esercizio dell’attività, osservi le prescrizioni datoriali concernenti l’esecuzione della prestazione in condizioni di sicurezza.”

La fattispecie si riferisce al risarcimento riconosciuto in favore dei parenti di un netturbino deceduto in seguito a complicazioni cardiache; l’uomo, nonostante le precarie condizioni di salute aveva continuato a svolgere regolarmente le proprie funzioni, ignorando il diverso ordine di servizio datogli dal datore di lavoro.

Invero il principio di comune applicazione in tema di sicurezza, prevede che il datore non ha l’obbligo di garantire un ambiente di lavoro a ‘rischio zero’: il limite della diligenza esigibile (e, quindi, della responsabilità gravante sullo stesso) risiede nel rispetto delle regole e delle misure di sicurezza specifiche, mentre non si possono pretendere altre cautele quando di per sé il rischio di una particolare operazione non sia eliminabile e non sia possibile l’adozione di accorgimenti per fronteggiare evenienze infortunistiche ragionevolmente impensabili. In sintesi, un datore che conferisca al lavoratore i necessari presidi di sicurezza, le adeguate istruzioni e l’addestramento alle specifiche mansioni, non può essere ritenuto responsabile della verificazione dell’incidente, qualunque siano le concrete modalità.

Tuttavia il rispetto della dettagliata disciplina di settore, avente contenuto tipico, concernente gli infortuni sul lavoro e le misure di prevenzione, non esonera il datore dal generale obbligo di sicurezza previsto dall’art. 2087 C.C. che costituisce una sorta di “clausola di chiusura” del sistema: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Tra le varie articolazioni pratiche dell’art. 2087 C.C., la citata Sentenza N. 3978/18 ha rinvenuto in capo al datore un dovere di prevenzione e controllo affinché il lavoratore si attenga agli ordini di servizio.

Avv. Francesco Saverio FRANCHI

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