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La recentissima Sentenza n. 27466 del 24/06/18 resa dalla Corte di Cassazione Penale, offre lo spunto per approfondire gli aspetti essenziali della fattispecie di stalking.

IL REATO DI “STALKING è stato introdotto nel nostro ordinamento dal D.L. n. 11/09, che ha disciplinato il delitto di “atti persecutori” (art. 612-bis c.p.), il quale punisce chiunque “con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.

La finalità perseguita dal legislatore era, dunque, quella di tutelare il soggetto da tutti quei comportamenti (pedinamenti, minacce, appostamenti, telefonate ripetute e/o moleste) in grado di turbare in maniera significativa la vita e l’equilibrio personale, al fine di garantire alla vittima tranquillità psichica e riservatezza.

DIMENSIONI DEL FENOMENO Nella stragrande maggioranza dei casi sono le donne a essere vittima di stalking: secondo una stima fornita dall’Eurispes, il 13% delle donne maggiorenni è o è stata bersaglio di atti persecutori. E il dato conferma che nel  50% dei casi il responsabile è una persona vicina alla vittima (un ex o un conoscente).

TIPOLOGIE DI STALKING sono molteplici le modalità assunte dallo stalking, così come diversi sono gli strumenti per configurarlo. A seconda degli ambienti in cui avviene, e dal tipo di rapporto fra vittima e persecutore, è possibile individuare:

STALKING OCCUPAZIONALE – Viene attuato generalmente come strategia aggiuntiva al mobbing, ed effettuato anche oltre l’orario di lavoro, ad esempio per costringere con maggior forza la vittima alla rinuncia di un proprio diritto. Di frequente si associa o segue a episodi di molestie sessuali (cfr. Cass. Pen., Sez. V, 30/05/2017, n. 34836);

STALKING “VIRTUALE” – Messaggi o filmati postati sui social network possono integrare, anche in assenza di altri atti, l’elemento oggettivo del delitto, poiché l’attitudine dannosa di tale condotte non è tanto quella di costringere la vittima a subire offese o minaccia per via telematica, quanto quella di diffondere su internet dati, veri o falsi, fortemente dannosi (cfr. Cass. Pen., Sez. V, 28/11/2017,  n. 57764);

STALKING “CONDOMINIALE” – Ben potrà configurarsi nell’alveo dei rapporti e delle vicende condominiali il reato di “stalking”, in quanto i comportamenti reiterati e aggressivi da parte del vicino possono integrare le condotte persecutorie delineate dall’art. 612 bis C.P., purché tali da ingenerare uno stato di ansia patologico in capo alla vittima, indotta a modificare per svariati aspetti le proprie abitudini di vita (sul punto, vedi http://studiofranchivalente.com/2018/03/20/301/)

SENTENZA CASSAZIONE PENALE N. 27466 DEL 24/06/18  Nel caso di specie, la persona offesa (questa volta, un uomo) aveva riferito che in virtù della reiterata petulanza della donna che lo perseguitava, aveva assunto un atteggiamento conciliante,  avendo talvolta risposto alle telefonate ritenute moleste. La vittima aveva inoltre riferito di non aver potuto cambiare numero di telefono per motivi di lavoro, avendo moltissimi clienti che erano a conoscenza di quel recapito telefonico.

La Corte ha pertanto ribadito che per la configurabilità del delitto di atti persecutori, che ha natura abituale, deve essere accertato l’effetto della complessiva e reiterata condotta persecutoria del soggetto agente sulla psiche e lo stile di vita della vittima, in seguito al disagio progressivamente accumulato nel tempo, senza che rilevi l’eventuale atteggiamento conciliante  della  persona  offesa.

Avv. Stefano FRANCHI

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