Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge n. 283 della XVIII Legislatura (d’ora in poi, per brevità, DDL S n. 283), rubricato “Nuove norme in materia di reati agroalimentari”. L’articolato ricalca i contenuti del precedente DDL S n. 2231 del 2016, contenente il progetto di riforma del diritto sanzionatorio agroalimentare elaborato dalla Commissione istituita nel 2015 presso l’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia e presieduta dal magistrato Dott. Giancarlo Caselli.
Con il nuovo testo di legge, composto di 49 articoli suddivisi in 4 titoli, vengono apportate diverse modifiche e integrazioni al codice penale, alla procedura penale e viene altresì armonizzata e attualizzata la normativa in termini di reati agroalimentari anche in relazione alle leggi e agli atti aventi forza di legge complementari. Di seguito, le principali novità introdotte dal DDL S n. 283.
LE MODIFICHE APPORTATE ALLA LEGGE 283/1962 Il principale segno di discontinuità rispetto al sistema vigente si rintraccia nelle modifiche apportate alla Legge 283/1962 che costituisce il cardine del sistema sanzionatorio dei reati agroalimentari. Il progetto prevede, infatti, la riscrittura dell’art. 5 della Legge 283/1962 come norma a fattispecie plurime (delittuose e contravvenzionali) con la quale sanzionare numerose condotte di “gestione” degli alimenti. Si tratta di reati di pericolo astratto, punibili anche a titolo di colpa, che mirano a colpire qualunque possibile condotta che agevoli la circolazione di alimenti in condizioni tali da consentire al legislatore di presumerne la pericolosità. Si noti che il trattamento punitivo è più grave se i fatti sono commessi nell’ambito del mercato della grande distribuzione o del commercio all’ingrosso.
Sotto il profilo sanzionatorio, la riforma non interviene sulla struttura dell’art. 12-bis della Legge 283/1962, che già stabilisce una serie di pene accessorie particolarmente afflittive quali la chiusura dello stabilimento e la revoca di licenze o autorizzazioni rispetto agli illeciti previsti dal “nuovo” art. 5. Inoltre, in considerazione del fatto che tali reati vengono commessi per lo più nell’ambito dell’organizzazione di impresa, il legislatore della riforma introduce una disciplina ad hoc della delega di funzioni per le imprese agroalimentari al nuovo art. 1 bis Legge 283.
L’INTERVENTO SUL CODICE PENALE Il progetto di riforma interviene con incisività su due Titoli del Libro II del codice penale: il Titolo VI “dei delitti contro l’incolumità pubblica” e il Titolo VIII “dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio”. Con riguardo al primo – modificato dal DDL S n. 283 con un espresso riferimento alla “salute pubblica” quale ulteriore interesse penalmente protetto – occorre in primo luogo registrare l’introduzione del delitto di “disastro sanitario”, di cui al nuovo art. 445-bis c.p. Si tratta di un’ipotesi riconducibile alla categoria dei reati aggravati dall’evento, che sanziona con la reclusione da sei a diciotto anni i fatti di cui agli artt. 439 bis, 440, 441, 442, 443, 444 e 445 c.p. da cui per colpa sia derivata “la lesione grave o la morte di tre o più persone e il pericolo grave e diffuso di analoghi eventi ai danni di altre persone”.
L’altro importante intervento riformatore sul titolo VI riguarda la sintesi dei tre delitti di cui agli artt. 440, 442 e 444 c.p. in un’unica fattispecie criminosa sub art. 440 c.p. rubricata “Produzione, importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti pericolosi o contraffatti”, che sanziona con la reclusione da due a otto anni una serie di condotte tipicamente connesse alla filiera del commercio agroalimentare, allorché le stesse riguardino alimenti “contraffatti, adulterati, non sicuri, pregiudizievoli per la salute o inadatti al consumo umano” e abbiano cagionato un pericolo concreto per la salute pubblica nella consumazione del prodotto.
AGRO-PIRATERIA Il Disegno di Legge introduce anche il nuovo reato all’art. 517-quater1 c.p.: il fondamento del delitto di agro-pirateria risiede nell’esigenza di contrastare con strumenti efficaci il fenomeno di aggressione stabile, organizzata e massiccia al patrimonio agroalimentare, che si manifesta tradizionalmente attraverso illeciti commessi nell’ambito delle attività d’impresa, gravemente allarmanti sul piano sociale e estremamente dannose dal punto di vista empirico e criminologico. Pertanto, in analogia a quanto previsto dall’art. 474-ter c.p. in materia di tutela penale dei marchi e brevetti, dinanzi alla necessità di contrastare modalità organizzate di esecuzione delle frodi alimentari, l’art. 517-quater1 c.p. prevede un trattamento sanzionatorio particolarmente afflittivo per chi, al fine di trarne profitto, commette alcuno dei reati di frode alimentare di cui agli artt. 516, 517 e 517-quater c.p. “in modo sistematico e attraverso l’allestimento di mezzi o attività organizzate”.
Come accennato, il trattamento sanzionatorio per tale reato è piuttosto grave e contempla, accanto alla pena principale della reclusione da tre a sette anni e della multa variabile da € 15.000 a € 100.000, sanzioni accessorie particolarmente afflittive come, ad esempio, l’interdizione temporanea dall’esercizio di uffici direttivi nelle imprese, il divieto temporaneo di effettuare, anche per interposta persona, promozione commerciale di prodotti, la confisca (anche per equivalente) di prodotto, profitto e prezzo del reato, il divieto temporaneo di ottenere autorizzazioni, concessioni, o abilitazioni per l’esercizio di attività commerciale.
Avv. Francesco Saverio FRANCHI