Il Decreto Fiscale 2020, pubblicato il 26 ottobre 2019, nel tentativo di rafforzare il contrasto all’evasione fiscale, ha introdotto delle modifiche al D.Lgs. 74/2000, testo di riferimento per i reati tributari. Il Decreto, in attesa di conversione, importa infatti novità rilevanti nell’ambito soprattutto dei reati dichiarativi, ridisegnando pene e soglie di punibilità per gli evasori.
LA DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA: ART. 2 D.LGS. 74/2000 Il reato dichiarativo più grave, la dichiarazione fraudolenta, si perfeziona qualora il contribuente, con dolo specifico evasivo, compiendo operazioni simulate o avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare la pubblica amministrazione nell’accertamento delle imposte dovute, indichi nella dichiarazione dei redditi elementi attivi inferiori a quelli reali o elementi passivi fittizi. Il decreto interviene qui modificando i limiti edittali, portando la pena minima a 3 anni e massima a 8 di reclusione.
LA DICHIARAZIONE INFEDELE: ART. 4 D.LGS. 74/2000 Con riguardo, poi, alla dichiarazione infedele, è ridotto a 2.000.000 di euro l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti a tassazione il cui superamento determina lo sconfinamento della fattispecie all’interno del penalmente rilevante. Viene altresì ridotta l’imposta evasa minima: la soglia di perfezionamento del reato passa da 150.000 a 100.000 euro e si rischiano da 3 a 5 anni di reclusione (precedentemente da 2 a 3).
L’OMESSA DICHIARAZIONE: ART. 5 D.LGS. 74/2000 Decorsi 90 giorni fdalla scadenza prevista per l’effettuazione, se il contribuente non presenta consapevolmente alcuna documentazione (sul punto vedi Cass. Pen., 19 Luglio 2019, n. 31343 che ribadisce l’indefettibilità dell’elemento soggettivo), è colpevole di omessa dichiarazione. Il Decreto Fiscale mantiene tale impostazione, intervenendo sulla cornice edittale, con pene aumentate rispetto alla normativa previgente (ora si rischiano da 2 a 6 anni di reclusione).
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LA CONFISCA “PER SPROPORZIONE” Il Decreto è intervenuto anche su altre fattispecie particolarmente gravi, quali l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, l’occultamento o la distruzione di documenti contabili, gli omessi versamenti di ritenute o IVA. Relativamente a tali condotte, la novità sicuramente più interessante attiene alla disciplina della confisca – pena accessoria, obbligatoria in caso di reati tributari – che prevede l’ablazione del prezzo o profitto del reato.
La norma introduce, difatti, l’art.12 ter, che prevede l’estensione di particolari ipotesi di confisca, mutuate dalla disciplina connessa alla repressione della criminalità organizzata, ai casi di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati di cui al D.Lgs. 74/2000, a condizione che siano superate alcune soglie di imposta evasa, con la conseguenza che sarà operata un’inversione dell’onere della prova, giustificata generalmente dalla particolare offensività dei reati in discussione, in presenza di denaro, beni o altre utilità di cui non sia possibile dimostrare la provenienza e che siano nettamente sproporzionati rispetto al reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito.
Avv. Stefano FRANCHI
con la collaborazione di
Francesca DE VINCENTIIS