Poche ore fa il Tribunale di di Milano ha assolto cinque fra le maggiori società di commercializzazione on line di biglietti, accusate di aver applicato ingiusti margini di profitto sulla rivendita dei tagliandi di alcuni concerti (Coldplay, Springsteen e altri).
INTRODUZIONE DEL BIGLIETTO NOMINALE Al fine di contrastare il fenomeno del “secondary ticketing”, è stata approvata nella Legge di bilancio 2019 una disposizione (emendamento “Battelli”) che prevede l’obbligo del biglietto nominale, a partire dal primo luglio 2019 e per tutti quegli eventi organizzati in strutture con una capienza superiore ai 5.000 spettatori. La norma prevede altresì che i box office autorizzati o i siti internet ufficiali non potranno applicare maggiorazioni, esclusi i costi di intermediazione, da applicare in modo preventivo e trasparente. Viene fatta salva la possibilità, per gli acquirenti, purché ne facciano ricorso “in maniera occasionale e senza finalità commerciali”, di rivendere il proprio biglietto a un prezzo uguale o inferiore al prezzo di immissione sul mercato primario applicato dai rivenditori ufficiali: a tal fine le piattaforme operanti sul mercato primario saranno obbligate ad attivare un sistema di rivendita e di cambio nominativo del biglietto nominale.
COS’È IL SECONDARY TICKETING? Si tratta di piattaforme presenti in rete – parallele a quelle autorizzate alla vendita “diretta” – che offrono biglietti a costi maggiorati: tale pratica si avvale sovente dell’utilizzo di “Bot”, programmi di automazione informatica che permettono ai rivenditori on line di acquistare una grande quantità di biglietti dai canali ufficiali, per poi metterli in vendita (a prezzi talvolta enormemente superiori) su altri siti.
Avv. Stefano FRANCHI