Lo scorso 24 novembre il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, ha approvato, in esame preliminare, cinque Decreti Legislativi di riforma dell’ordinamento sportivo, in attuazione di altrettanti articoli della Legge Delega 86/2019, in materia di lavoro e sicurezza degli atleti e degli operatori sportivi. Di seguito, una sintesi delle principali novità introdotte dalla riforma.
LA FIGURA DELL’AGENTE SPORTIVO In attuazione dell’art. 6 della Legge Delega, il relativo Decreto disciplina per la prima volta, e in modo organico, la figura dell’agente sportivo, con particolare riguardo a i) requisiti di accesso alla professione, ii) compensi e incompatibilità, allo scopo di garantire imparzialità, indipendenza e trasparenza nell’attività, e iii) tutela dei diritti dei minori. Viene istituito presso il CONI uno specifico Registro nazionale al quale dovranno essere iscritti gli agenti.
LA DEFINIZIONE DI LAVORATORE SPORTIVO In attuazione dell’articolo 5 della Legge Delega, si prevede una revisione organica della definizione di “lavoratore sportivo” introducendo, per la prima volta nell’ordinamento nazionale, tutele lavoristiche e previdenziali per i lavoratori sportivi che operino nel settore dilettantistico e in quello professionistico. In particolare:
- diventa ufficiale l’abolizione del vincolo sportivo che attualmente lega i giovani atleti alle proprie società con rapporti di durata pluriennale. Entro il luglio 2022, dunque, si arriverà al riconoscimento di una piena libertà contrattuale per i tesserati attualmente vincolati (come già avviene nei professionisti);
- al fine di compensare l’abolizione del vincolo sportivo, vengono riconosciuti premi di formazione in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno formato l’atleta;
- sono tutelate le pari opportunità con riguardo allo sport femminile, sia professionistico che dilettantistico, e riconosciuti pari diritti alle persone con disabilità nell’accesso alla pratica sportiva di tutti i livelli;
- vengono introdotte precise tutele nei confronti di minori e i cittadini con disabilità nell’ambito della pratica sportiva nonché il sostegno del volontariato sportivo;
- vengono istituiti un “Fondo per il professionismo negli sport femminili” e le figure professionali del chinesiologo di base, di quello sportivo e del manager dello sport.
Si stabilisce, inoltre, che le associazioni sportive e le società sportive dilettantistiche possano svolgere anche attività commerciali strumentali all’autofinanziamento purché in via secondaria rispetto all’attività sportiva. Infine, la nuova normativa si occupa di tutela dei diritti degli animali impiegati in attività sportive, introducendo l’obbligo di preservarne il benessere (in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento) per proprietari, conduttori, operatori, istruttori e organizzatori di manifestazioni e competizioni.
NORME DI SICUREZZA PER GLI IMPIANTI SPORTIVI Il Decreto di attuazione dell’articolo 7 della citata Legge prevede l’aggiornamento delle norme tecniche e la semplificazione delle procedure amministrative in ordine alla realizzazione e manutenzione degli impianti sportivi. Obiettivo è quello di assicurare un effettivo ammodernamento delle strutture, soprattutto in termini di accessibilità, efficientamento energetico e sicurezza, in linea con la normativa internazionale e gli standard europei.
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SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA Il Decreto attuativo dell’articolo 8 della Legge Delega interviene dispone la creazione di un Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche presso il Dipartimento per lo Sport, gestito con modalità telematiche grazie anche all’apporto della società Sport e salute S.p.A. In tale registro verranno iscritte le società e le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, operanti nell’ambito di una federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva.
CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE Il Decreto definisce modalità e tempi per la redazione di apposite linee guida, con validità quadriennale, per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché dei codici di condotta ai fini della prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra discriminazione fondata su ragioni etniche o religiose o su convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale da parte di federazioni sportive discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite.
SPORT INVERNALI Il Decreto attuativo dell’articolo 9 della delega interviene in materia di sicurezza degli sport invernali. In particolare, il provvedimento detta norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, stabilendo i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili. Il Decreto disciplina i criteri e le modalità previsti per la segnalazione del grado di difficoltà delle piste e per la delimitazione dei bordi delle medesime commisurato alla pendenza. Viene inoltre introdotto l’obbligo, per il gestore, di apporre una mappa delle piste in prossimità dei punti di accesso agli impianti e delle biglietterie con indicazione del grado di difficoltà. Vengono altresì definite specifiche norme di comportamento per gli utenti e l’obbligo per i minori del casco protettivo.
Avv. Stefano FRANCHI